Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUORGNE’ il 16/02/1975
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell’8 ottobre 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea del 21 giugno 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Monaco Pierfranco nella misura di mesi nove di arresto ed euro 2.750,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 1); e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla inutilizzabilità degli accertamenti ematici effettuati, per mancanza del consenso informato e per violazione dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza riscontrato e la verificazione del sinistro stradale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello – nella quale erano state diffusamente esplicate le ragioni di utilizzabilità degli accertamenti ematici compiuti nei confronti dell’imputato (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata), nonché della ricorrenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale (cfr. p. 5) reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò
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solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in seco grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati n provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente