Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 25/07/1990
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di app
Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato;
considerato che il primo motivo – che deduce la violazione della legge penale e proc penale – nella parte in cui censura il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625,
è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle qual di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta spec
alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e g o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019
Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 60
cod. proc. pen.; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME Rv. Rv. 282095 – 01, non ma sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.); inoltre, è manifestamente infondato ne
cui lamenta l’erronea riqualificazione del fatto, poiché, così come si evince dalla moti provvedimento impugnato, non ha avuto luogo alcuna riqualificazione da parte del Giudice di
considerato che il secondo motivo – con il quale si denunciano la violazione della l vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generi
ritenuta sussistenza della recidiva – è manifestamente infondato e generico, in quant distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel nove previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizi discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 27 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) – non limitandosi ad e sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando che l’imputato ha numerosi precedenti penali- e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in sede per il tramite di assunti patentemente generici; parimenti, quanto alla recidiva, la ha indicato in maniera puntuale i dati che hanno condotto a disattendere anche in parte qua l’appello, facendo riferimento sia alla specifica biografia criminale dell’imptuato (anche alla luce ottenuti) sia allo specifico fatto in imputazione e alla sua commissione in costa di sott misura cautelare personale;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12102/2025.