Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando un ricorso viene presentato alla Corte di Cassazione, deve rispettare requisiti ben precisi per essere esaminato nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un appello formulato in modo non corretto venga dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso analizzato riguarda una condanna per evasione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale.
I Fatti di Causa
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di evasione, impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua colpevolezza. Il ricorso in Cassazione si basava su tre motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità.
2. L’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.).
3. Un’errata valutazione della sua recidiva.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare aspetti già valutati nei precedenti gradi di giudizio, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta formulazione dell’appello. La conseguenza diretta è stata la conferma della condanna e l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone i difetti procedurali:
* Genericità del primo motivo: La doglianza sullo stato di necessità è stata giudicata generica. Il ricorrente si era limitato a riproporre la stessa argomentazione già presentata in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni per cui la Corte territoriale l’aveva respinta. Un ricorso in Cassazione deve invece criticare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, non può essere una semplice ripetizione.
* Rivalutazione del merito: Il secondo motivo, relativo alla tenuità del fatto, è stato considerato un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti. Questo non è compito della Suprema Corte, che è giudice di legittimità (cioè valuta la corretta applicazione della legge) e non di merito (non può riesaminare le prove e i fatti).
* Infondatezza del motivo sulla recidiva: Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha colto l’occasione per chiarire un principio importante: la pericolosità sociale del reo, che giustifica la recidiva, non dipende solo dalla gravità del nuovo reato commesso. Dipende, piuttosto, dalla dimostrata inefficacia delle precedenti condanne a dissuadere il soggetto dal delinquere, specialmente quando, come nel caso di specie, le condanne passate riguardavano reati gravi e pene significative.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere tutto da capo. I motivi devono essere specifici, pertinenti e devono criticare la violazione di legge o i vizi logici della sentenza precedente, non semplicemente chiedere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta costi significativi per chi abusa dello strumento dell’impugnazione senza fondati motivi giuridici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano: 1) generici, in quanto si limitavano a ripetere le argomentazioni già respinte in appello senza criticare la motivazione della sentenza; 2) non consentiti, poiché miravano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione; 3) manifestamente infondati, in particolare sulla questione della recidiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Come ha valutato la Corte la recidiva del ricorrente?
La Corte ha spiegato che la pericolosità del reo, rilevante per la recidiva, non è legata solo alla gravità del nuovo reato, ma all’inefficacia delle precedenti condanne come deterrente. Se le condanne passate, specialmente per reati gravi, non hanno impedito la commissione di nuovi crimini, ciò dimostra un’accresciuta pericolosità che giustifica la contestazione della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 17/08/1985
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo vizi di motivazione in punto di: 1) esclusione della scriminante dello stato di necessità; 2) esclusione della non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen.; 3) considerazione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è generico, perché ripropone la doglianza senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione.
2.2. Il secondo non è consentito, poiché strumentale ad una rivalutazione del merito della decisione.
2.3. Il terzo è manifestamente infondato, poiché l’accresciuta pericolosità del reo non è direttamente proporzionale alla gravità del titolo di reato, bensì alla rilevata inefficacia specialpreventiva delle precedenti condanne, soprattutto allorché relative – come nel caso di specie – a reati oggettivamente gravi ed a pene significative.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 luglio 2025.