Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Critica Generica
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione basata su motivi generici, che non si confrontano specificamente con la sentenza criticata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Le accuse erano relative ai reati previsti dall’art. 707 del codice penale (possesso di strumenti atti allo scasso) e dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere). La pena inflitta era di undici mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
I Motivi dell’Appello e il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha lamentato due vizi della sentenza di secondo grado:
1. Manifesta illogicità della motivazione: Secondo la difesa, la sentenza d’appello affermava la responsabilità dell’imputato in modo generico, senza un’analisi approfondita.
2. Erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Entrambi i motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio della Suprema Corte, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’appello ritenendolo inammissibile, fornendo spiegazioni chiare su ciascun punto.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che la critica era ‘del tutto generica’. L’appello, infatti, non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni specifiche e dettagliate della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato diffusamente sia sull’elemento oggettivo dei reati contestati, sia sull’assenza di un giustificato motivo per il porto dell’arma. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, non una semplice riaffermazione della propria posizione.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione era basata su elementi concreti: le ‘allarmanti modalità’ con cui il reato era stato commesso e i ‘numerosi precedenti’ dell’imputato. Questi fattori, secondo la Corte, erano sintomatici di una ‘capacità a delinquere nient’affatto occasionale’, incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può limitarsi a una lamentela generale o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. Deve, invece, individuare con precisione il vizio logico o giuridico della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le ragioni esposte dal giudice. La genericità equivale a un’assenza di critica e rende, di conseguenza, il ricorso inammissibile. Inoltre, la Corte conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve tenere conto non solo dell’entità del reato, ma anche della personalità e della storia criminale dell’imputato, elementi che possono rivelare una pericolosità sociale non occasionale.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’avvocato costruisca un’argomentazione mirata, che smonti punto per punto la motivazione della sentenza sfavorevole. Una critica generica non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una critica generica del provvedimento impugnato, senza confutare specificamente le argomentazioni addotte dai giudici di secondo grado per il rigetto dei motivi già dedotti con l’atto di appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo di appello è formulato in modo vago e non si confronta in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza che si sta impugnando, limitandosi a una critica generale senza individuare errori logici o giuridici precisi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 15/04/1974
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso la sentenza con cui in data 21.5.2024 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22.9.2023 di condanna del ricorrente alla pena di undici mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975;
Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità di COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti, è del tutto generico e non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha invece diffusamente e specificamente argomentato sia in ordine all’elemento oggettivo dei reati contestati, sia in ordine all’insussistenza del giustificato motivo del porto dell’arma;
Ritenuto che la medesima considerazione si attagli anche al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., laddove invece la Corte d’Appello ha adeguatamente richiamato – in modo aderente alla previsione della norma – le allarmanti modalità di estrinsecazione del fatto e i numerosi precedenti dell’imputato, in quanto sintomatici di capacità a delinquere nient’affatto occasionale, con una motivazione congrua che il ricorrente avversa per il tramite di un argomento di merito, il quale – a prescindere dalla sua fondatezza o meno – riguarda ancor prima la integrazione dell’elemento materiale del reato e non la sua entità;
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su una critica generica del provvedimento impugnato che non confuta specificamente le argomentazioni addotte dai giudici di secondo grado per il rigetto dei motivi già dedotti con l’atto di appello;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025