Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici di Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È fondamentale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e in grado di confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per tentata truffa a causa della genericità e manifesta infondatezza delle censure sollevate. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in Corte d’Appello per il reato di tentata truffa, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: L’imputato sosteneva che il reato contestato fosse di lieve entità e che, pertanto, dovesse beneficiare della non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Violazione di legge: Contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, ritenendo che le prove a suo carico non fossero sufficienti.
3. Eccessività della pena: Lamentava che la sanzione inflitta fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno di questi punti, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, fornendo chiarimenti importanti sui limiti del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: L’Abitualità del Comportamento Esclude la Tenuita del Fatto
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. L’applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” richiede non solo che l’offesa sia minima, ma anche che il comportamento del reo non sia abituale. Nel caso di specie, l’imputato aveva già due condanne per reati della stessa indole. Questa circostanza, secondo i giudici, escludeva in radice il requisito della non abitualità, rendendo impossibile l’applicazione dell’esimente invocata.
Il Secondo Motivo: La Genericità Rende il Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché non specifico. La difesa si era limitata a riproporre le stesse obiezioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però contestare in modo puntuale e critico le ragioni su cui si fondava la sentenza impugnata. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che si risolve in una mera reiterazione di argomentazioni fattuali, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Il Terzo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il terzo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato infondato. La giurisprudenza consolidata affida la graduazione della pena alla discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Finché la decisione è sorretta da una motivazione congrua e logica, come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti logico-giuridici precisi, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge. La mera riproposizione di censure già esaminate e la contestazione di valutazioni di merito, come la quantificazione della pena, portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono specifici, ma si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza un confronto critico e concreto con le ragioni della sentenza impugnata.
Perché la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ non è stata applicata in questo caso?
La Corte non ha applicato la ‘particolare tenuità del fatto’ perché l’imputato aveva già riportato due condanne per reati della stessa specie. Ciò dimostra un’abitualità nel comportamento che, per legge, impedisce l’applicazione di tale causa di non punibilità.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità della pena decisa nei gradi precedenti?
Generalmente no. Come confermato in questa ordinanza, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è priva di motivazione o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha deciso nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 29/05/1964
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva pervenuta i 18/06/2025, dunque, da ritenersi tardiva;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifest infondato a fronte di una congrua motivazione, che correttamente ritiene assen la particolare tenuità del fatto, in ragione della presenza di due condanne per della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (si veda pag. 1 sentenza impugnata); risulta, pertanto, assente la non abitualità comportamento che, insieme alla tenuità del fatto, costituisce un requi necessario all’applicazione dell’invocata esimente;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentat consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pe inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc essendo fondato su profili di censura, che si risolvono nella reiterazione di già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, ometten di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 1 della sentenza impugnata ove, c corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pien riconducibile all’odierno ricorrente la condotta criminosa alla luce conversazioni intercorse tra la persona offesa ed il COGNOME, oltr l’intestazione, in capo a quest’ultimo, del conto su cui si sarebbe dovuto ve la somma);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pen manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre ch fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Si in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.