Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31463 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva pervenuta i 18/06/2025, dunque, da ritenersi tardiva;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifest infondato a fronte di una congrua motivazione, che correttamente ritiene assen la particolare tenuità del fatto, in ragione della presenza di due condanne per della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (si veda pag. 1 sentenza impugnata); risulta, pertanto, assente la non abitualità comportamento che, insieme alla tenuità del fatto, costituisce un requi necessario all’applicazione dell’invocata esimente;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentat consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pe inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc essendo fondato su profili di censura, che si risolvono nella reiterazione di già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, ometten di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 1 della sentenza impugnata ove, c corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pien riconducibile all’odierno ricorrente la condotta criminosa alla luce conversazioni intercorse tra la persona offesa ed il COGNOME, oltr l’intestazione, in capo a quest’ultimo, del conto su cui si sarebbe dovuto ve la somma);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pen manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre ch fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Si in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.