Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato, non può essere una mera ripetizione di argomenti già discussi. Quando si presenta un appello, è necessario un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende contestare. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con tutte le conseguenze del caso. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione per Insolvenza Fraudolenta
Il caso trae origine da una condanna per il reato di insolvenza fraudolenta, previsto dall’articolo 641 del Codice Penale. La persona condannata in primo e secondo grado decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che gli elementi costitutivi del reato non fossero stati provati adeguatamente.
La Decisione e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma in un vizio procedurale dell’atto di impugnazione stesso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non rispettavano i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 591 del Codice di Procedura Penale.
Le Motivazioni: la Reiterazione dei Motivi di Appello
La Corte ha spiegato che il ricorso era fondato su profili di censura che si risolvevano in una semplice “reiterazione di quelli già dedotti in appello”. In altre parole, la difesa non ha sviluppato una critica argomentata e concreta contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi, già esaminate e respinte dal giudice precedente.
Secondo i giudici, un ricorso efficace deve assolvere una “tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Non è sufficiente esprimere dissenso; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e perché la decisione impugnata sarebbe errata, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dal giudice di merito. Nel caso specifico, la sentenza d’appello aveva puntualmente indicato la sussistenza degli elementi del reato di insolvenza fraudolenta, facendo riferimento a precisi orientamenti giurisprudenziali che la ricorrente aveva completamente ignorato nel suo atto.
Questa mancanza di un confronto effettivo rende i motivi di ricorso non specifici, ma solo apparenti, e ne determina l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione ha due conseguenze dirette per la ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dal punto di vista giuridico, questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è cruciale saperle articolare in un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma aggiunge ulteriori oneri economici, rendendo vana l’intera strategia difensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le argomentazioni già esposte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un ricorso non è ‘specifico’?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene una critica concreta e argomentata della decisione che si contesta. Invece di analizzare e confutare le motivazioni del giudice, si limita a riproporre tesi già respinte, omettendo un confronto diretto con la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31454 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 10/06/1982
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 641 co pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena d inammissibilità del ricorso, dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essen fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in app e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove il giudice di appello, con corretti richiami giurisprudenziali de tutto ignorati dalla ricorrente, ha puntualmente indicato la sussistenza degli element costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.