Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Quando si presenta un’impugnazione in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario formulare critiche precise, pertinenti e non ripetitive. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato per la genericità dei motivi, confermando una condanna per ricettazione. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo legale, contestava la sentenza della Corte d’Appello, chiedendone l’annullamento.
I motivi principali del ricorso erano due:
1. Una critica alla motivazione della sentenza d’appello riguardo la sua responsabilità penale. Secondo la difesa, la Corte non aveva valutato correttamente le prove, reiterando profili di censura già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio.
2. La presunta violazione della regola del giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.), ritenuta dalla difesa non rispettata.
La Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sussistenza del dolo di ricettazione, escludendo la possibilità di derubricare il reato nella meno grave fattispecie contravvenzionale dell’incauto acquisto (art. 712 c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi di legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione e le Caratteristiche di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha spiegato nel dettaglio perché entrambi i motivi di ricorso fossero irricevibili.
Il primo motivo è stato giudicato non specifico e meramente apparente. Invece di sollevare una critica argomentata e nuova contro la sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse obiezioni già vagliate e respinte. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua” e logicamente corretta sulla presenza del dolo di ricettazione, elemento che distingue questo reato dal semplice incauto acquisto. Un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a ripetersi, perde la sua funzione critica e diventa inammissibile.
Il secondo motivo, relativo alla violazione del principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, è stato definito generico per indeterminatezza. Il ricorrente non ha indicato, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, gli elementi specifici su cui si fondava la sua censura. Una lamentela così vaga non permette al giudice dell’impugnazione di individuare i punti critici della sentenza e di esercitare il proprio controllo di legittimità. In pratica, non basta affermare che un principio è stato violato; bisogna dimostrare dove, come e perché, basandosi su elementi concreti presenti negli atti processuali.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un semplice tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma un rimedio giuridico che richiede precisione e specificità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di appello contenga critiche mirate, pertinenti e argomentate, che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre vecchie argomentazioni o a formulare censure generiche non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che vedrà la sua condanna diventare definitiva e sarà tenuto al pagamento di ulteriori spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi dei requisiti di legge: il primo era una mera ripetizione di censure già respinte e quindi non specifico, mentre il secondo era generico e indeterminato, non indicando gli elementi concreti a sostegno della violazione lamentata.
Qual era la principale argomentazione della Corte d’Appello confermata dalla Cassazione?
La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua sulla sussistenza del dolo di ricettazione in capo al ricorrente, escludendo così la possibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie meno grave dell’incauto acquisto (art. 712 c.p.).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ANASTASIA il 08/12/1959
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., olt reiterare profili di censura già dedotti in appello e puntualmente vagliati e disattesi da Corte di merito – dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso – è altresì manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno rilevato la sussistenza, in capo al ricorrent del dolo di ricettazione, e la conseguente impossibilità di riqualificare il fatto fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., compendiata nella formula «al di là ogni ragionevole dubbio», è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.