Ricorso Inammissibile in Cassazione: Lezioni da un Caso Pratico
Nel processo penale, l’atto di appello rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende da come viene redatto e argomentato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera riproposizione di vecchie tesi possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata, pena la chiusura definitiva del caso con la condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’accusa principale riguardava una condotta ritenuta fraudolenta: l’imputato aveva richiesto il rimborso di una fattura per un valore superiore a 4 milioni di euro per prestazioni che, secondo l’accusa, erano già state rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. La difesa aveva sollevato diverse questioni, tra cui l’incostituzionalità del processo d’appello svolto in forma scritta (regime cartolare), l’indeterminatezza dell’accusa e l’applicazione di una causa di giustificazione, sostenendo di aver agito nell’esercizio di un proprio diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, giudicati privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la debolezza strutturale e argomentativa.
La Questione del Processo “Cartolare”
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione del diritto di difesa per via del processo scritto, è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la legge offre all’imputato la possibilità di richiedere un’udienza orale e di parteciparvi personalmente. Tuttavia, questa richiesta deve essere presentata entro un termine perentorio di 15 giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie, l’imputato non aveva avanzato tale istanza nei termini, rendendo la sua successiva lamentela del tutto irrilevante.
La Genericità delle Censure: Un Errore Fatale per il Ricorso Inammissibile
Il secondo e il terzo motivo, riguardanti l’indeterminatezza dell’imputazione e la presunta esistenza di una causa di giustificazione, sono stati etichettati come “generici” e “meramente riproduttivi” di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che l’atto di ricorso non può essere una semplice fotocopia delle difese precedenti. Al contrario, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Nel merito, i giudici hanno osservato che l’accusa era tutt’altro che indeterminata, facendo riferimento a una fattura specifica e a una causale chiara. Inoltre, hanno escluso che richiedere un pagamento per prestazioni già rimborsate possa essere considerato “l’esercizio di un diritto”, configurandosi piuttosto come una condotta fraudolenta ai danni di un ente pubblico.
Motivi Aspecifici e Mancanza di Argomentazione
Infine, anche gli ultimi motivi, relativi alla responsabilità per un secondo capo d’imputazione e al bilanciamento delle attenuanti, sono stati giudicati “totalmente aspecifici”. Il ricorrente si era limitato ad affermare che la Corte territoriale non avesse esaminato i suoi motivi di appello, quando invece la sentenza impugnata aveva esplicitamente affrontato e risolto tali questioni in pagine dedicate. La mancanza di qualsiasi argomentazione a sostegno di tali censure ha portato inevitabilmente alla loro reiezione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di un’impostazione difensiva debole. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che il ricorso vada oltre la semplice riproposizione dei motivi d’appello. È necessario analizzare criticamente la sentenza di secondo grado, individuare i suoi specifici errori logici o giuridici e costruire su di essi un’argomentazione solida e pertinente. Diversamente, il risultato sarà, come in questo caso, una condanna alle spese e la fine del percorso processuale.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ovvero si limitano a ripetere censure già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza sviluppare argomentazioni specifiche e critiche contro la logica della sentenza impugnata.
La celebrazione di un processo d’appello in forma scritta (regime cartolare) viola il diritto di difesa?
No, secondo la Corte non vi è alcuna violazione se la legge offre all’imputato la facoltà di richiedere la trattazione orale entro un termine perentorio. Se l’imputato non esercita questo suo diritto nei tempi previsti, non può lamentare in seguito una violazione delle sue garanzie difensive.
Chiedere il rimborso per prestazioni già pagate può essere considerato l’esercizio di un diritto?
No, la Suprema Corte ha stabilito che porre in essere una condotta fraudolenta per ottenere da un ente pubblico il pagamento di prestazioni già rimborsate non costituisce l’esercizio di un diritto, ma un comportamento illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 20/07/1939
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del regime cartolare del giudizio di appello per violazione dell’art. 111 Cost. proposta con il primo motivo di ricorso atteso che tale disciplina assicura la facoltà dell’imputato di richiedere la trattazione orale del processo e di presenziare personalmente alla sua celebrazione, istanza che, nel caso di specie, non è stata avanzata nel rispetto del termine decadenziale di 15 giorni liberi antecedenti al giudizio;
ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce l’indeterminatezza dell’imputazione e l’esclusione dalla causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sono generici in quanto meramente riproduttivi di censure già vagliate e adeguatamente disattesi dalla Corte di appello la quale, sotto il primo profilo, ha correttamente rilevato che nell’addebito contestato – come effettivamente è descritto al punto del c) del capo 1) – vi è preciso riferimento alla richiesta di rimborso di una fattura di euro 4.002.233,62 ed alla relativa causale (prestazioni erogate nel periodo in cui l’imputato aveva ottenuto l’accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale e, tuttavia, già rimborsate); quanto al secondo profilo, il collegio di merito ha osservato che l’odierno ricorrente aveva posto in essere una condotta fraudolenta in danno di una azienda pubblica per ottenere il pagamento di prestazioni già rimborsate, escludendo pertanto che egli avesse agito nell’esercizio di un diritto;
osservato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono totalmente aspecifici poiché censurano il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 2) ed il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno, salvo affermare che la Corte territoriale non avrebbe esaminate i motivi di appello dedotti al riguardo, quando invece la sentenza impugnata (pagg. 6 e 7) ha esplicitamente affrontato anche tali deduzioni;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.