Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Appello Generico e Infondato
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi siano specifici, chiari e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un atto redatto in modo generico e vago. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico, evidenziando perché la precisione nella formulazione dei motivi di appello non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale per la validità del ricorso stesso.
Il Contesto: Lesioni Aggravate e la Condanna
Il caso riguarda un infermiere condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni aggravate ai danni di un’anziana paziente ricoverata nella struttura dove egli lavorava. La condotta contestata consisteva nell’aver colpito la donna, approfittando della sua condizione di evidente vulnerabilità (minorata difesa), durante le operazioni di assistenza. La condanna si basava principalmente sulla testimonianza del figlio della vittima, che aveva assistito direttamente all’aggressione, e su riscontri diagnostici successivi.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando principalmente due vizi di motivazione:
1. Mancata ammissione di testimoni: Il ricorrente si doleva del fatto che il giudice di primo grado non avesse ammesso alcuni testi della difesa, senza una motivazione adeguata a suo dire.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in questo caso per un presunto difetto di motivazione.
Questi motivi, tuttavia, sono stati formulati in modo generico, senza argomentare in maniera specifica perché la decisione dei giudici di merito fosse errata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta la conferma definitiva della condanna per l’imputato, che è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione della Suprema Corte si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi presentati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato che le censure erano state formulate in modo superficiale e astratto. Il ricorrente, nel lamentare la mancata ammissione dei testi, non ha specificato perché fosse necessaria una rinnovazione dell’istruttoria in appello, né ha spiegato quali elementi decisivi quei testimoni avrebbero potuto fornire. Allo stesso modo, la richiesta di attenuanti generiche non era supportata da alcuna argomentazione concreta che ne giustificasse la concessione, soprattutto a fronte della gravità e della ripugnanza del gesto commesso.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse completa e “assorbente”, cioè in grado di rispondere implicitamente ma esaurientemente a entrambe le doglianze. La Corte territoriale aveva infatti validato la ricostruzione dei fatti e la gravità della condotta, rendendo di fatto irrilevanti le generiche lamentele del ricorrente.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali a supporto. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, pertinenti e giuridicamente fondati, per evitare una pronuncia di inammissibilità che preclude ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici. La difesa non ha specificato la necessità di una nuova istruttoria per i testi non ammessi né ha fornito ragioni concrete che giustificassero la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali erano i fatti che hanno portato alla condanna?
L’imputato, un infermiere, è stato condannato per lesioni aggravate per aver colpito con un pugno alla schiena una paziente anziana e vulnerabile durante un cambio di pannolone. L’aggressione è stata testimoniata dal figlio della vittima e confermata da successivi accertamenti diagnostici.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna diventa definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 05/01/1975
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in ordine a due motivi di appello e precisamente quello relativo alla mancata immotivata non ammissione di alcuni testi della lista testimoniale della difesa da parte del primo Giudice e quello attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – perché manifestamente infondate, oltre che generiche.
Invero, la sentenza impugnata, emessa all’esito di annullamento con rinvio pronunciato dalla Quinta sezione di questa Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che condannava l’imputato per lesioni, aggravate dall’approfittamento della minorata difesa, in danno di NOME COGNOME durante il suo ricovero nella struttura in cui il suddetto lavorava come infermiere. E ciò sulla base delle dichiarazioni del figlio della NOME, che avrebbe assistito all’evento vessatorio consistito nel colpire la paziente alle spalle durante le operazioni di cambio del pannolone sferrandole un pugno con la mano destra alla base dell’emotorace destro, accompagnato dall’espressione verbale “e muori…” di rimando all’interiezione di costei “voglio morire”; e del riscontro offerto a dette dichiarazioni dalla rilevazion diagnostica di due giorni dopo. La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, di concludere per la penale responsabilità di COGNOME e per la validazione anche della risposta edittale, attesa la significativa gravità e ripugnazione del vile gesto posto in esser dall’imputato.
Il ricorso lamenta genericamente la riduzione della lista testimoniale della difesa operata dal primo Giudice e la mancata risposta della Corte territoriale al riguardo, senza specificare la necessità di un’eventuale rinnovazione istruttoria, né individuare una conseguente carenza motivazionale, né spiegare le ragioni che giustificherebbero le circostanze invocate. A fronte di una motivazione senza dubbio assorbente in relazione ad entrambi i profili di censura.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.