Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche ma aveva ribadito la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla sua colpevolezza.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che l’atto di ricorso non faceva altro che riproporre, in modo pedissequo, le stesse argomentazioni già avanzate e respinte nel giudizio d’appello.
Questa reiterazione, secondo la Corte, priva il ricorso della sua funzione essenziale: quella di muovere una critica argomentata e specifica proprio contro la sentenza di secondo grado. Un ricorso che si limita a ripetere le tesi precedenti, senza confrontarsi con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello per respingerle, è considerato non specifico e meramente apparente.
Le Motivazioni: la Differenza tra Merito e Legittimità
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è una sede di legittimità, non di merito. Questo significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove, compiti che spettano ai giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
Nel caso di specie, i motivi del ricorrente sono stati qualificati come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di rimettere in discussione la ricostruzione degli eventi già accertata dalla Corte d’Appello. Questo tipo di argomentazione è inammissibile in Cassazione.
Citando consolidata giurisprudenza (tra cui Cass. n. 42046/2019 e n. 44882/2014), la Corte ha spiegato che per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In assenza di tale specificità, l’atto è considerato inefficace.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese precedenti. È un atto che richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata per individuarne specifici vizi di legittimità, formulando critiche nuove e pertinenti. In caso contrario, il rischio non è solo il rigetto, ma anche un ulteriore aggravio di spese.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto (il merito) del ricorso perché mancano i presupposti o i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso era inammissibile perché i motivi erano generici e non specifici.
Perché non si possono riproporre le stesse argomentazioni dell’appello in Cassazione?
Perché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza di appello, spiegando perché le motivazioni di quel giudice sarebbero errate in diritto. Ripetere le stesse argomentazioni significa non confrontarsi con la decisione impugnata, rendendo il ricorso non specifico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31741 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARSALA il 20/12/1990
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Ph (Luta Appello ditZtl=t5=t12 che, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); inoltre risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025 Il C sigliere GLYPH nsore GLYPH
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