Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31623 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 29/09/1974
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina del 19 gennaio 2015 con cui NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 112 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’erronea applicazione della recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di ricorrenza dell’aggravante prevista dall’art. 112 n. 4 cod. pen. (cfr. pp. 1 e s. della sentenza impugnata) – reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati n provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, essendo essa priva di adeguato confronto con le argomentazioni presenti nella decisione impugnata (cfr. pp. 2 e s.) in ordine alla ricorrenza contestata recidiva. Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degl aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descritt dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, su scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in qu misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurant inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, D COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., COGNOME, Rv. 247838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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