Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/01/2004
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza del 2 ottobre 2023 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all’ar comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: carenza di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; vizio di motivazione con riguardo all’omessa concessione dei benefici di legge, in particolare della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analo doglianze eccepite con l’atto di appello – nella quale erano state congruamen evidenziate le ragioni di configurazione della penale responsabilità dell’imputa e di mancato riconoscimento in suo favore dei benefici di legge (cfr. pp. 4 e della sentenza impugnata) – reiterino le medesime considerazioni critich espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attravers presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. pro pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di f che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specif indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fonda dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
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Il Consigliere estensore