Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21596 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREVIGLIO il 02/09/1994
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato quella del Tribunale milanese che accertava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n.2, 99 comma 4, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento ex art. 530 cod. pen. – non è deducibile in sede di legittimi in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); per altro la Corte di appello evidenzia come, oltre al silenzio dell’imputato, altre siano le ragioni della responsabilità dell’imputato, attaccate dal ricorso – quali il rinvenimento della refurtiva nell’auto sulla quale si tr l’imputato e le impronte lasciate dallo stesso – cosicché il motivo di ricorso, come prima quell di appello, difettano di specificità, limitandosi alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all’impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l’interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F.,
Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 264267; Sez. 3, n.
2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. – è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha offerto u
motivazione congrua ritenendo la pena irrogata dal giudice di primo grado proporzionata alla gravità dell’offesa realizzata dal ricorrente e parametrata anche alla sua pericolosità sociale
considerati i numerosi precedenti a carico dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente