Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 07/12/1987
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per entrambe le truffe ascrit nonché in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generíche, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, da 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzi dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudic merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinent individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processual valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46437 del 27/09/20 Metus, Rv. 285519 -01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437 – 01; Sez. 2, n 30952 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267380 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 2, n. 13387 del 14/03/2012, COGNOME, Rv. 252708 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla sussistenza degli eleme costitutivi della truffa di cui al capo a) dell’imputazione; pagg. 5 e 6 sulla prova della truffa di cui al capo b); pag. 6 sul diniego delle generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.