Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/02/1984
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato
proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del t privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5
proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata sia
intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni d fatto e diritto a sostegno della censura, che estrinsecamente, per l’apparenza de
stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragion argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale
enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati c riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente a
giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il propr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.