Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica per Evitare Errori Davanti alla Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un passo cruciale e delicato nel percorso giudiziario. Non basta avere ragione nel merito; è fondamentale che l’atto sia redatto nel rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un errore comune è la genericità dei motivi, che può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame della questione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica e delle sue conseguenze.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna per un reato previsto dal Codice della Strada. Un automobilista era stato ritenuto colpevole sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, basando la sua decisione su un solido quadro probatorio: il riconoscimento da parte della persona offesa, confermato dagli agenti di polizia, le testimonianze di persone che già conoscevano l’imputato e, non da ultimo, il fatto che l’automobile coinvolta fosse di sua proprietà e a lui affidata in custodia a seguito di un fermo amministrativo. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede interamente nel modo in cui è stato formulato l’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, il ricorso si limitava a prospettare deduzioni ‘assolutamente generiche’, senza individuare i passaggi specifici della sentenza d’appello che sarebbero stati viziati, né le ragioni di diritto o i dati di fatto a supporto delle proprie tesi. In pratica, l’imputato si è limitato a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza però demolire, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: non è sufficiente lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi difensiva. Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente deve:
1. Indicare precise carenze o omissioni argomentative: È necessario specificare esattamente dove la motivazione della sentenza impugnata è mancante o debole.
2. Evidenziare illogicità manifeste: Bisogna dimostrare che il ragionamento del giudice è palesemente contraddittorio o contrario alle leggi della logica.
3. Prospettare ragioni di diritto e fatti specifici: Le critiche devono essere supportate da elementi concreti, siano essi norme di legge o prove emerse nel processo, che il giudice avrebbe ignorato o mal interpretato.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva, al contrario, costruito una motivazione robusta. Aveva valorizzato il riconoscimento sicuro da parte della vittima (che aveva interagito a lungo con l’aggressore), i riscontri degli agenti, le testimonianze e il dato oggettivo della proprietà e custodia del veicolo. Di fronte a questo quadro, la difesa non ha saputo opporre una critica specifica e puntuale, rendendo il suo ricorso inevitabilmente generico e, quindi, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ci insegna una lezione fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Pertanto, un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto che non rispetta questa natura del giudizio. Per avvocati e assistiti, l’implicazione è chiara: l’appello alla Cassazione deve essere un’operazione di ‘alta chirurgia’ giuridica, capace di isolare con precisione millimetrica i difetti della sentenza, e non un generico lamento contro una decisione sfavorevole.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono formulati in modo generico, senza indicare specificamente le carenze, le omissioni o le illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente proporre una tesi difensiva alternativa.
Quali prove hanno portato alla condanna nei gradi di merito in questo caso?
La condanna si è basata su un quadro probatorio solido, che includeva: l’individuazione certa dell’imputato da parte della persona offesa e degli agenti di polizia, testimonianze di persone che lo conoscevano, e il fatto che l’autovettura coinvolta fosse di sua proprietà e a lui affidata in custodia.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 01/10/1991
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 189, co. 6, digs. 30 apri 1992, n. 285. Fatto commesso in Cologna Veneta il 4 aprile 2021.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, cumulativamente, assenza, carenza e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo della penale responsabilità dell’imputato.
Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano sorreggere le deduzioni difensive. E’ principio costantemente affermato quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
La Corte di appello di Venezia, invero, ha adeguatamente motivato affermando che non vi è alcun dubbio sull’individuazione fisica dell’imputato, alla luce del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e confermato poi dagli agenti di p.g. che è stato ritenuto confermato dai numerosi riscontri offerti dal restante materiale probatorio ivi compreso il fatto che i testimoni del sinistro già conoscevano il Tamym e che la persona offesa aveva avuto modo di interagire con lui per un tempo prolungato dopo il sinistro e dunque era stata in condizione di offrirne una descrizione dettagliata. Da ultimo è stato rilevato che l’autovettura guidata dall’autore del reato non solo è risultata di proprietà dell’imputato ma è stata a lui affidata in custodia in sede di esecuzione del fermo amministrativo. Né è emerso che l’autovettura fosse in uso a terzi o che sia stata oggetto di sottrazione, circostanze queste che avrebbero
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potuto ipotizzare una ricostruzione alternativa. Con tutto quanto detto il ricorso non si confronta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025
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