Ricorso Inammissibile e Sospensione Condizionale: La Cassazione Fa Chiarezza
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché formulato in maniera generica e assertiva. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze, anche economiche, di un’impugnazione che non rispetta i canoni procedurali. Approfondiamo la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un’Impugnazione Contro il Diniego del Beneficio
La vicenda trae origine dalla decisione di una Corte d’Appello che aveva negato a un imputato la concessione della sospensione condizionale della pena. Contro tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione della legge penale e un vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contestava la mancata concessione del beneficio, ritenendola ingiusta.
La difesa, tuttavia, non è riuscita a convincere i giudici della Suprema Corte, i quali hanno riscontrato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione, tale da renderlo non meritevole di un esame nel merito.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché non formulava censure di legittimità concrete e specifiche contro la sentenza di secondo grado. Invece di evidenziare errori giuridici o palesi vizi logici nella motivazione del giudice d’appello, il ricorso si limitava a proporre un “alternativo apprezzamento di merito”.
In altre parole, la difesa ha cercato di convincere la Cassazione a rivalutare i fatti del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso non si è confrontato con le argomentazioni specifiche su cui la Corte d’Appello aveva basato il diniego del beneficio, ovvero:
* La gravità e le modalità della condotta.
* La capacità a delinquere dell’imputato, indicativa di una sua pericolosità sociale.
La Cassazione ha sottolineato che, per essere ammissibile, un ricorso deve attaccare il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, non semplicemente offrire una lettura diversa dei fatti.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Evidentemente Infondato
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione è stata motivata dalla presenza di “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. La Corte ha ritenuto che l’appello fosse talmente privo di fondamento da configurare una colpa nel proporlo, giustificando così un’ulteriore sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e logica per negare la sospensione condizionale, ancorandola a elementi concreti come la gravità del reato e la personalità dell’imputato. Il ricorso, ignorando completamente questo percorso argomentativo, si è limitato a una richiesta generica di riesame, senza individuare un vizio giuridico specifico. Questa modalità assertiva e non critica ha trasformato l’impugnazione in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito, compito precluso alla Corte di Cassazione. La decisione si fonda sul principio consolidato che chi ricorre in Cassazione deve dimostrare un errore di diritto nella sentenza impugnata, non semplicemente il proprio disaccordo con la conclusione raggiunta dal giudice precedente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame lancia un messaggio inequivocabile: i ricorsi per Cassazione devono essere tecnicamente ineccepibili e focalizzati su questioni di diritto. Un’impugnazione generica, che si limita a contestare l’esito del giudizio di merito senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza, è destinata all’inammissibilità. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche, con la possibile condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce la necessità per i difensori di strutturare i ricorsi in modo rigoroso, concentrandosi sui vizi di legittimità e abbandonando ogni tentativo di sollecitare una rivalutazione dei fatti, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non criticava specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. Si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato la sospensione condizionale della pena?
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basandosi su una valutazione della gravità e delle modalità della condotta dell’imputato, nonché sulla sua capacità a delinquere, elementi che, nel loro complesso, indicavano una prognosi negativa sulla sua futura condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 02/04/1972
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di minaccia;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si assumono la violazione della legg penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato -, lu
muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendone un compendio, segnatamente delle dichiarazioni della
persona offesa in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288
28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge penal in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità di cui all’art. 13
bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tut
assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584
01);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della le penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizional della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatamente, l gravità e le modalità della condotta nonché la capacità a delinquere dell’imputato: cfr. Sez. 2 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.