Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1334 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 17/01/1992
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato ay’o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO
che NOME COGNOME a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma de sentenza di primo grado, provvedendo ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., ha ridotto a anno uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena inflittagli, in quanto rite responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, con la recidiva infraquinquennale, fatto commesso in Casoria il 16 marzo 2017;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo di ricorso, si deduce erronea qualificazione del fatto, in ragio di ricostruzioni prive di qualsiasi plausibilità giuridica, che richiamano l’applicabilit fattispecie di cui all’art. 650 cod. pen., avente carattere sussidiario, in luogo di quella spe mentre per il resto si colgono solo censure generiche e comunque non consentite, trattandosi di punti della decisione per quali nel giudizio di appello è intervenuta rinuncia all’impugnazion
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della sorrírna di euro tremila, stimata equa, favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
I Consigliere estensore
Il Presidente