Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28785 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il 02/12/1983 NOME nato a CASERTA il 28/02/2005
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 09.12.2024, confermava la pronuncia del
Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato COGNOME NOME e NOME NOME per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 commi 1, 4 e 6 D.P.R. 309/90, rispettivamente alla pena
anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 19.000,00 di multa e anni quattro di reclusione ed euro 16.667,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, deducendo nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per omess
insufficiente o carente motivazione.
I ricorrenti lamentano che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe generica e che i giudici avrebbero dovuto argomentare diversamente in ordine alle modalità del fatto,
ritenute invece indicative della lieve entità dello stesso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il motivo di ricorso si sostanzia in una censura meramente apodittica e assertiva, priva d quella necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata che costituisce contenuto essenziale dell’atto di impugnazione.
Come affermato dalle Sezioni Unite, l’atto di impugnazione deve contenere la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferim motivazione dell’atto impugnato, non potendo limitarsi a formule generiche o assertive (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Nel caso di specie, il ricorrente si limita a una generica doglianza circa la caren motivazionale, senza scandagliare criticamente le argomentazioni della Corte territoriale che ha congruamente motivato la propria decisione valorizzando il significativo quantitativo d sostanza stupefacente rinvenuta, le modalità di confezionamento, la presenza di materiale per la pesatura e il taglio, nonché l’articolato sistema di videosorveglianza.
La mera affermazione che “le modalità del fatto dimostrano la lieve entità dello stesso” non costituisce critica specifica alla motivazione, ma generica sollecitazione a questa Corte pe una diversa valutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore COGNOME si1ente
DEPOSITATA II P r3