Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 12/04/1961
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 16 aprile 2024, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova ex art.192 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con motivo non specifico.
Il motivo dedotto non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il ricorso si limita a riportare una serie di principi giurisprudenziali, senz alcuna critica specifica rispetto alla ricostruzione del fatto e alla sua valutazione contenute in sentenza .
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
All’inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa del
ammende.
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Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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