Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un appello è un diritto fondamentale, ma per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di un atto generico, che non si confronta puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo caso offre una lezione chiara su come strutturare un’impugnazione per evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La condanna si basava su diverse prove, tra cui il ritrovamento di sostanza stupefacente nell’abitazione e su un terrazzo a cui l’imputato stesso aveva dato accesso, e le dichiarazioni rese dallo stesso durante la perquisizione.
L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la violazione di legge per l’utilizzo probatorio delle dichiarazioni che aveva reso senza le garanzie difensive. In sostanza, la difesa sosteneva che quelle parole non potevano essere usate per fondare la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della presunta violazione procedurale sollevata dalla difesa, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su tre pilastri argomentativi interconnessi, che evidenziano gli errori commessi nella redazione del ricorso.
1. Novità e Genericità del Motivo
In primo luogo, il motivo era nuovo, poiché la specifica violazione di legge non era stata eccepita nei precedenti gradi di giudizio. Ma, soprattutto, il ricorso è stato giudicato non specifico. La Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta. L’atto di appello deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a deduzioni generiche e assertive, prive di un’analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello.
2. Mancato Confronto con la Motivazione Complessiva
Questo è il punto centrale della decisione. Il ricorso inammissibile era tale perché si concentrava su un solo aspetto (le dichiarazioni dell’imputato), ignorando completamente il resto della motivazione della sentenza di secondo grado. I giudici d’appello, infatti, non avevano basato la condanna solo su quelle dichiarazioni, ma avevano valorizzato altri elementi cruciali:
* Il ritrovamento oggettivo di droga nell’abitazione.
* La condotta attiva dell’imputato che aveva consentito l’accesso al terrazzo dove era nascosta la maggior parte della sostanza, recidendo una catena.
Il ricorso, non contestando questi ulteriori e decisivi elementi, risultava sterile. Non era in grado di scalfire il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, che si reggeva anche senza le dichiarazioni contestate.
3. La Funzione dell’Impugnazione
Citando un proprio precedente (sentenza n. 8700 del 2013), la Cassazione ha ricordato che il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con il provvedimento contestato. Se questo confronto manca, l’atto perde la sua funzione e non può essere esaminato nel merito. Il ricorso era, di fatto, un’occasione persa, perché non svolgeva il compito per cui è previsto dalla legge: una critica ragionata e completa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza fornisce indicazioni preziose. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, un’impugnazione non può limitarsi a sollevare un singolo, isolato vizio, ma deve affrontare e smontare, pezzo per pezzo, l’intero impianto argomentativo della sentenza che si intende riformare. Deve essere specifico, completo e pertinente, dimostrando perché, anche alla luce di tutte le prove considerate, la decisione del giudice precedente è errata. In caso contrario, il ricorso è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità, senza nemmeno arrivare a una discussione nel merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è proposto con motivi nuovi, non sollevati nei precedenti gradi di giudizio, oppure se è ritenuto non specifico, cioè quando presenta deduzioni generiche e assertive senza una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘non specifico’?
Significa che il motivo non realizza un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Manca, cioè, di indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, limitandosi a enunciazioni astratte.
È sufficiente contestare un singolo elemento della motivazione per ottenere l’annullamento di una sentenza?
No, non è sufficiente se la motivazione si basa su altri elementi di prova autonomi e decisivi. Come dimostra questo caso, il ricorso deve confrontarsi con l’intera struttura argomentativa della sentenza impugnata, perché se questa si regge su altre prove non contestate, il motivo sollevato diventa irrilevante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28 giugno 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 12 gennaio 2022 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all’art.73, connmi l e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo. con unico motivo, violazione di legge con riferimento all’art.191 cod. proc. pen. in relazione all’art.63 cod. proc. pen., per aver utilizzato ai fini probatori le dichiarazioni rese dall’imputato in sede d perquisizione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto, oltreché con un motivo nuovo, anche non specifico.
In primo luogo, il motivo avanzato è inammissibile perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza.
Il motivo dedotto, inoltre, non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che te, il motivo di ricorso, CeeEM nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non si è limitata a considerare le dichiarazioni rese dall’allora indagato, ma ha valorizzato il coincidente ritrovamento di droga nell’abitazione del prevenuto e la condotta del medesimo che consentiva l’accesso al terrazzo dove veniva rinvenuta la maggior parte della sostanza, recidendo la catena posta a chiusura della porta di accesso.
Il ricorso è perciò inammissibile venendo meno in radice la funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
All’inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il Prsidnte