Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo giudiziario, indicando che l’impugnazione non può nemmeno essere esaminata nel merito a causa di vizi fondamentali. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: i motivi di ricorso devono essere specifici e concretamente collegati alla sentenza che si intende criticare. Un’analisi di questa decisione ci permette di comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di una sua formulazione generica.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di doglianza.
L’Appello e il ricorso inammissibile in Cassazione
Il ricorrente lamentava un presunto “vizio di motivazione” da parte dei giudici di merito. In particolare, la critica si concentrava su due aspetti: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e le modalità di applicazione della disciplina sulla recidiva. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, il modo in cui queste critiche sono state formulate ha determinato l’esito del giudizio. Il ricorso è stato giudicato affetto da una “conclamata genericità”, rendendolo di fatto un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità, ha fornito motivazioni chiare e nette. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero del tutto “astratte” e “aspecifiche”. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, l’impugnazione si limitava a formulare critiche generiche, prive di qualsiasi “addentellato concreto” con la motivazione della sentenza censurata. La Corte ha evidenziato che i giudici di secondo grado avevano, al contrario, dato conto delle ragioni della loro decisione in una parte specifica della sentenza. La mancanza di un confronto diretto e puntuale con quelle motivazioni ha reso il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Suprema Corte non ha il compito di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione; un ricorso generico non le permette di svolgere tale funzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni tratte da questa ordinanza sono di fondamentale importanza pratica. La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione impugnata. È indispensabile articolare critiche specifiche, pertinenti e logicamente connesse al testo della sentenza, dimostrando in modo puntuale dove e perché il giudice di merito avrebbe errato. In assenza di tale specificità, il rischio di un ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche, è estremamente elevato.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “conclamata genericità”. Le motivazioni addotte dal ricorrente sono state ritenute astratte, non specifiche e prive di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano gli argomenti del ricorrente?
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione per due ragioni: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della disciplina della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27281 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10178/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Aperi NOME nato a Catania il 16/12/1985; avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d’appello di Catania; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e all’applicazione della disciplina della recidiva, non Ł deducibile in questa sede in quanto affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso Ł affidato aspecifiche, poichØ sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (che ha dato conto delle ragioni della sua decisione: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME