Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GINOSA il 20/02/1973
NOME nato a GINOSA il 01/05/1966
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 25)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibil
perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, oltre
al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudic di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di
manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionament fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo compiutamente accertato
l’illecita detenzione da parte dei prevenuti del quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di imputazione. È stata ragionevolmente esclusa la destinazione della droga al consumo
personale, in ragione del dato ponderale e qualitativo (principio attivo pari al 63,80%) dell sostanza, e valorizzando anche la condotta tenuta dagli imputati (i quali, intercettati da Carabinieri, tentarono di disfarsi con gesto fulmineo dell’involucro contenente la droga).
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, si osserva che il motivo dedotto dal COGNOME sul punto è generico, non specificando le ragioni poste a sostegno di una diversa decisione al riguardo, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente valutato tale aspetto ai sensi dell’art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025
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Il Pr
Il Çonsigliere estensore
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