Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma può anche comportare significative conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento di spese e di una pesante sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato contestava la propria condanna, lamentando una presunta violazione di legge da parte del primo giudice. Il caso riguardava reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, e nel capo di imputazione si faceva specifico riferimento alla diversità delle sostanze e al loro rilevante quantitativo.
Il ricorrente, tuttavia, ha formulato la sua impugnazione in termini giudicati dalla Suprema Corte come ‘aspecifici e non autosufficienti’. In sostanza, le sue censure non erano abbastanza dettagliate da permettere ai giudici di comprendere e valutare l’errore di diritto lamentato senza dover andare a ricercare elementi esterni al ricorso stesso.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve identificare con precisione il vizio di legge e le ragioni per cui si ritiene che la decisione impugnata sia errata.
I Principi di Specificità e Autosufficienza
Secondo la giurisprudenza costante richiamata anche in questa ordinanza (Cass. n. 13749/2022; Cass. n. 33145/2020), un ricorso è inammissibile quando denuncia una violazione di legge che non è immediatamente evidente dal tenore della sentenza e dai capi di imputazione. Il ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere in sé tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari a sostenere le proprie argomentazioni, senza costringere la Corte a un’attività di ricerca e integrazione che non le compete.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore evidente, dato che la sentenza di primo grado aveva correttamente tenuto conto del ‘tenore del capo di imputazione’, del ‘riferimento alla diversità delle sostanze stupefacenti’ e del ‘rilevante dato ponderale’.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di quattromila euro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa misura ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lineare e si basa su principi consolidati. I giudici hanno spiegato che non è ammissibile un’impugnazione che si limiti a denunciare, in modo ‘aspecifico e non autosufficiente’, una violazione di legge che non emerge chiaramente dagli atti. L’errore, per essere rilevabile in sede di legittimità, deve essere quasi ‘autoevidente’ o, quantomeno, puntualmente dimostrato dal ricorrente con richiami precisi agli atti processuali. Nel caso di specie, la difesa non ha fornito argomenti specifici per contestare la valutazione del giudice di primo grado, che aveva basato la sua decisione su elementi concreti e non contestati, come la tipologia e la quantità delle sostanze.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che richiede la massima diligenza e precisione. Non basta essere convinti dell’ingiustizia di una sentenza; è necessario articolare le proprie censure in modo chiaro, specifico e autosufficiente, dimostrando in modo inequivocabile il vizio di legittimità. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso rigettato, ma anche di subire una condanna economica che aggrava ulteriormente la posizione del proprio assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è formulato in modo aspecifico e non autosufficiente, ossia quando non espone chiaramente la violazione di legge contestata in modo tale che sia immediatamente comprensibile dal solo testo del ricorso, senza la necessità di consultare altri atti.
Cosa si intende per principio di ‘autosufficienza’ del ricorso?
Il principio di autosufficienza impone che il ricorso debba contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di Cassazione di decidere sulla questione sollevata. Il ricorrente deve indicare con precisione gli atti processuali e le parti della motivazione che intende contestare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, pari a 4.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a VOGHERA il 02/04/1986
avverso la sentenza del 13/03/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
” •
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e
ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma
5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla scorretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all’art.73, comma 5,
T.U. stu p..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi
dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del
fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di
opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842); errore evidentemente non ravvisabile nel caso di specie atteso il tenore del capo di imputazione il riferimento alla diversità delle sostanze stupefacenti e al rilevante dato ponderale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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