Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La legge richiede motivi specifici, capaci di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione. Se ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, come chiarito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso pratico che illustra perfettamente questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per una serie di furti commessi all’interno degli spogliatoi di un policlinico universitario. La Corte di appello di Messina aveva confermato la sentenza di condanna, ritenendo provata la sua responsabilità.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il suo difensore, sollevando un unico motivo che, tuttavia, si articolava in due distinte censure: una contestava l’affermazione di responsabilità in sé, l’altra lamentava la mancata motivazione su una specifica circostanza aggravante, quella della violenza sulle cose (art. 625, n. 2, c.p.).
La Valutazione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. Per comprendere questa decisione, è necessario analizzare separatamente le due censure mosse dall’imputato.
La Genericità della Censura sulla Responsabilità
Per quanto riguarda la contestazione sulla colpevolezza, i giudici supremi hanno rilevato che le argomentazioni del ricorrente si limitavano a “generici assunti, versati in fatto”, senza un reale “confronto argomentativo con le ragioni della decisione”. In altre parole, l’imputato non aveva spiegato perché la motivazione della Corte d’appello fosse errata in diritto, ma si era limitato a riproporre una diversa lettura dei fatti, attività che non è consentita in sede di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, non può essere una semplice richiesta di riesame del merito.
L’Infondatezza della Doglianza sull’Aggravante
La seconda censura, relativa alla circostanza aggravante della violenza sulle cose (i presunti armadietti distrutti a pedate), è stata giudicata “manifestamente infondata”. La motivazione della Cassazione su questo punto è un’importante lezione di diritto processuale. I giudici hanno osservato che la sentenza di primo grado, pur menzionando la testimonianza sugli armadietti danneggiati, non aveva affatto riconosciuto la sussistenza di tale aggravante. Al contrario, aveva applicato un’altra aggravante (quella prevista dall’art. 625, n. 7, c.p.).
Di conseguenza, la Corte di appello aveva agito correttamente non rispondendo a un motivo che si riferiva a un “punto estraneo al decisum”, cioè a una questione che non era mai stata parte della decisione di condanna. Non si può criticare un giudice per non aver motivato su un’aggravante che non ha mai applicato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due principi cardine del processo penale. Primo, la specificità dei motivi di ricorso: le impugnazioni non possono essere generiche ma devono contenere una critica puntuale e argomentata dei passaggi della sentenza che si ritengono errati. Secondo, il principio di corrispondenza tra il motivo di appello e il contenuto della decisione impugnata (il decisum): è inutile e inammissibile contestare aspetti che non sono stati oggetto della decisione del giudice precedente.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con rigore tecnico. Proporre un ricorso basato su affermazioni generiche o su questioni non pertinenti alla decisione impugnata non solo è inefficace, ma porta a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione mirati, specifici e strettamente aderenti al contenuto della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura relativa all’affermazione di responsabilità era generica e basata su questioni di fatto, mentre la doglianza sulla circostanza aggravante era manifestamente infondata, in quanto contestava un punto non presente nella decisione dei giudici di merito.
Cosa significa che un motivo di appello è ‘estraneo al decisum’?
Significa che il motivo di appello contesta un punto o una questione su cui il giudice precedente non si è effettivamente pronunciato nella sua decisione finale. Nel caso specifico, l’appellante lamentava la mancata motivazione su una circostanza aggravante che non era stata riconosciuta nella sentenza di condanna.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ritenuta equa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23685 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il 19/07/1988
avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di NOME COGNOME per vari episodi di furto commessi all’interno degli spogliatoi del Policlinico Universitario di Messina.
Avverso l’indicato provvedimento r icorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, che attinge due punti della decisione.
La prima censura denuncia l’assenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
La seconda contesta l’affermazione di responsabilità.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La censura relativa alla affermazione di responsabilità si esaurisce in generici assunti, versati in fatto, privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione.
La doglianza sulla mancata risposta al motivo di appello afferente alla aggravante della violenza sulle cose è manifestamente infondata.
L’aggravante in rassegna è stata contestata soltanto per il reato di cui al capo 3).
La sentenza di primo grado -pur facendo riferimento alla deposizione di un testimone oculare che parlava di pedate sferrate agli armadietti ‘trovati distrutti’ (pag. 6) -non ha menzionato la sussistenza alla aggravante in parola, poiché ha riconosciuto esclusivamente quella di cui al 625 n. 7, cod. pen., senza nulla aggiungere nel resto (pag. 9).
Pertanto, correttamente la Corte di appello non ha fornito risposte al riguardo, dato che il relativo motivo di appello si riferiva a punto estraneo al decisum .
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025