Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22520 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 29/09/1961
avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette la comparsa conclusionale e le conclusioni scritte del difensore del civili NOME COGNOME Santa Paternò e NOME COGNOME, av NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rig ricorso, con condanna al risarcimento dei danni che saranno liquidati in se sede e alla liquidazione degli onorari per la parte civile, come da not allegata, confermando il pagamento della provvisionale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale rif della pronuncia emessa in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Napoli, ha dichi non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui 110-640 e 348 cod. pen., estinti per intervenuta prescrizione, conferman statuizioni civili.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del propr difensore, articolando due motivi di impugnazione, con cui lamenta
quanto all’esercizio abusivo della professione forense, la mancanza d provvedimento di radiazione (in presenza di una volontaria cancellazi dall’Albo), nonché l’impossibilità di configurare ritualmente il fatto tipico ( adeguatamente ricostruita la vicenda storica) e, comunque, di ammetter concorso con la fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.;
quanto alla truffa, l’incongrua valutazione delle dichiarazioni delle p offese, l’omessa valutazione di prove documentali e la mancanza di artifici e r e di ingiusto profitto;
Il ricorso è inammissibile.
Invero, i profili di censura – non completamente sovrapponibili alle ques prospettate, in maniera non del tutto perspicua, nei motivi di appello (cfr. n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01) – risultano, comunqu insuperabilmente generici, in quanto affatto avulsi dal contenuto della sen impugnata e da compiuti riferimenti all’effettivo dato processuale (peral tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosuffic ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ric degli specifici atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene n l’allegazione; cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 28 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432-01), postuland un’alternativa – e non chiara – ricostruzione della vicenda storica, asserti affermata.
A fronte di una più che adeguata doppia conforme motivazione, che illus chiaramente il discorso giustificativo dell’affermazione di responsabilità (man di titolo abilitativo, falsa rappresentazione della propria attuale qualità di con studio in Napoli, instaurazione di un rapporto di assistenza legale, in alla consegna di somme di denaro e alla sottoscrizione di una polizza fideiuss le doglianze del ricorrente sono, in concreto, prive di una specifica censoria.
s.
Nessun dubbio, infine, permane sulla possibilità di concorso materiale delitti di esercizio abusivo di una professione e di truffa, nettamente diff
quanto alla condotta tipica, poiché il difetto di titoli abilitativi non costi sé artificio o raggiro.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condann ricorrente,
ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle amme da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa em
dall’impugnazione, nella misura indicata in dispositivo.
Il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle sp processuali sostenute dalle parti civili, che – meramente associando
conclusioni della Procura generale – non hanno offerto nessun elemento dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire u
piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n.
del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G.,
281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente g dalle parti civili COGNOME NOME Dario, COGNOME e COGNOME NOME Così deciso 1’8 maggio 2025.