Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22508 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VASTO il 06/04/1988 NOME COGNOME nato il 26/01/1979
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 ottobre 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto del 5 febbraio 2023 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e NOME a quella di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati in concorso previsti dagli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 697 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione della loro condotta come ipotesi di uso personale di sostanza stupefacente, nonché in ordine al mancato riconoscimento in loro favore della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello, di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una
presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez
27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 de
18/07/2014, COGNOME Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME
Rv. 243838-01).
3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricor al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascun
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cas
delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
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