Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 07/08/1982
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 6 febbraio 2024, ha rideterminato – per quanto di specifico interesse in questa sede – la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione in suo favore della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello nella quale erano state diffusamente rappresentate le ragioni di ricorrenza della penale responsabilità dell’imputata (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata) -, di fatto reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurímis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una
presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n
27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del
18/07/2014, COGNOME Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME
Rv. 243838-01).
2.2. Del pari manifestamente infondata è anche la censura con cui la ricorrente ha lamentato l’omessa applicazione in suo favore della sospensione
condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresento e giustificato
(cfr. p. 4) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale
insindacabile in questa sede di legittimità.
3. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
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