Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CARINI il 06/10/1984
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 13 luglio 2023, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME Alessandro nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell’art. 16, commi 15 e 17, cod. strada con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale, stante l’assenza della recidiva nel biennio, per essere stata considerata a tal fine una contestazione amministrativa non definitivamente accertata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello – con la quale sono state rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato, nonché di sussistenza della recidiva nel biennio (pp. 2 e s. della sentenza impugnata) reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reiter stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in s
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una
presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez
27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 de
18/07/2014, COGNOME Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME
Rv. 243838-01).
3. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cor
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Pfsidìte