Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea il Dovere di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un atto di impugnazione vago o generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua intrinseca genericità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere l’importanza di redigere motivi di ricorso chiari e giuridicamente fondati.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Non rassegnandosi alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione diversa da quella sperata, concentrandosi non sul merito della questione, ma sulla forma stessa del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “intrinsecamente generico”. La Corte ha sottolineato che l’atto presentato era privo di due elementi essenziali:
1. Una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto: Il ricorso non specificava in modo chiaro e dettagliato quali norme giuridiche sarebbero state violate o applicate erroneamente dalla Corte di Appello.
2. Congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: Mancava un confronto diretto e specifico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario smontarla pezzo per pezzo, indicando dove e perché i giudici precedenti avrebbero errato.
In sostanza, un ricorso efficace non può limitarsi a una generica lamentela. Deve essere un’analisi tecnica e mirata, che guidi la Corte di Cassazione nell’individuare i vizi di legittimità della sentenza impugnata. L’assenza di questa specificità rende il ricorso un atto sterile, che non può essere esaminato nel merito, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: la fase di impugnazione in Cassazione è un terreno tecnico dove l’approssimazione non è ammessa. La genericità dei motivi non solo preclude la possibilità di una riforma della sentenza, ma aggrava anche la posizione del ricorrente con ulteriori sanzioni economiche. La condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende non è una mera formalità, ma una sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo del giudizio di legittimità. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: investire nella redazione di un ricorso specifico, dettagliato e tecnicamente ineccepibile è il prerequisito fondamentale per sperare in un esito favorevole davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione è considerato generico?
Secondo l’ordinanza, se un ricorso è giudicato ‘intrinsecamente generico’, ovvero privo di una specifica enunciazione dei motivi di diritto e dei riferimenti alla sentenza impugnata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza esaminarne il merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che il ricorrente il cui atto viene dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a 3.000,00 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale, comunemente noto come furto in abitazione o furto con strappo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il 15/08/2003
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pro di primo grado, con la quale NOME era stato ritenuto responsabile per il re all’art. 624-bis cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mez difensore;
che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente