Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30692 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Genova il 19/12/1992;
NOMECOGNOME nato a Genova il 15/04/1987,
avverso la sentenza del Tribunale di Genova dell’8/10/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova condannava COGNOME NOME e NOME Enzo, in relazione al reato di cui all’art. 727 cod. pen., alla pena di euro 9.100,00 di amme ciascuno.
2. Avverso tale sentenza g li imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione di le gg e in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti
g eneriche e della sospensione condizionale della pena, nonché all’eccessività della pena inflitta.
3. I ricorsi sono inammissibili.
In riferimento alle circostanze attenuanti g eneriche e alla pena sospesa, la cui applicazione
non risulta neppure essere stata richiesta dalle parti in sede di conclusioni, il g iudice ritiene,
motivatamente, che g li elementi di g ravità riscontrati, oltre a
g iustificare un carico sanzionatorio abbastanza elevato, impediscono di concedere le attenuanti atipiche (posto che incombe sulla
parte indicare specificatamente g li elementi di positiva valutazione) e formulare un
g iudizio prog nostico favorevole in ordine alla astensione dalla commissione di futuri delitti.
Tali elementi sono costituiti dalla detenzione di numerosi cuccioli di varie razze canine s autovettura che in casa, di età inferiore ai due mesi (età in cui i cuccioli non debbono ess
separati dalla madre), in condizioni i g ieniche assolutamente deficitarie (in una stanza piccola,
senza finestre, al buio e con deiezioni sparse in terra) e infestati da parassiti sia della pe intestinali, oltre che affetti da muco e diarrea.
I ricorsi, che con il tenore della sentenza non si confrontano in modo realmente critico, s pertanto g enerici.
Non può q uindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 g iug no 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima conse g ue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché q uello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, e q uitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1111 aprile 2025.