Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema del ricorso inammissibile, un esito purtroppo comune per le impugnazioni che mancano di specificità. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quali requisiti deve avere un ricorso per superare il vaglio di legittimità, specialmente quando si contestano elementi discrezionali del giudice come la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando verosimilmente un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è stato quindi sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità dei motivi proposti.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle richieste del ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di legge dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso mancava di specificità, limitandosi a formulare una richiesta generica senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e di quella di primo grado.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: la genericità dei motivi di ricorso ne determina l’inammissibilità. Nel caso specifico, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza però:
1. Indicare elementi concreti: Non è stato fornito alcun elemento specifico e valorizzabile che potesse giustificare una riduzione di pena.
2. Confrontarsi con la sentenza di primo grado: Il giudice di primo grado aveva già spiegato in modo puntuale i criteri seguiti per determinare la pena. In particolare, aveva considerato la personalità dell’imputato, alla luce di un precedente specifico, e le modalità concrete del fatto. Il ricorso non ha mosso alcuna critica argomentata a questa analisi, ignorandola di fatto.
In sostanza, l’appello si è tradotto in una mera e sterile richiesta di un trattamento più favorevole, senza costruire una critica logico-giuridica alla decisione dei giudici di merito. La Cassazione ha ribadito che un ricorso non può essere una semplice riproposizione di richieste già respinte, ma deve contenere una critica precisa e argomentata del provvedimento che si intende impugnare.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione in sede penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, individuare i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente e argomentare in modo dettagliato le proprie ragioni, offrendo alla Corte elementi concreti su cui basare la propria valutazione. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere la propria richiesta respinta, ma anche di subire una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico. L’appellante ha richiesto le circostanze attenuanti generiche senza indicare alcun elemento concreto a supporto e senza contestare specificamente le motivazioni con cui il giudice di primo grado aveva determinato la pena, basate sulla personalità dell’imputato e le modalità del fatto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva considerato il giudice di primo grado per determinare la pena?
Il giudice di primo grado aveva determinato il trattamento sanzionatorio basandosi su una puntuale esposizione dei criteri adottati, che includevano la valutazione della personalità dell’imputato alla luce di un precedente specifico e l’analisi delle modalità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 021VWAO ) nato il 10/09/1985
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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n. 39026/24 Sequeiros
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione della
sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato, dal momento che il giudizio reso dalla
decisione gravata non merita censure là dove rileva come con il motivo d’appello il ricorrente si fosse limitato a censurare in modo meramente assertivo
l’eccessività del trattamento sanzionatorio e ad invocare la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare alcun elemento a tal fine valorizzabile, non confrontandosi peraltro con la puntuale esposizione da parte del giudice di primo grado dei criteri adottati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (la personalità alla luce del precedente specifico, nonché le modalità del fatto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025