Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non generico. Il caso in esame dimostra come la mancata contestazione dettagliata degli elementi probatori e delle motivazioni della sentenza precedente porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto svolgimento del processo.
I Fatti del Caso: Droga Nascosta e Confessione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione. Dalla lettura del provvedimento emerge che la condanna era legata al rinvenimento di una notevole quantità di sostanza stupefacente, ben 10 panetti, abilmente occultati all’interno della leva del cambio di un veicolo. Un elemento determinante nel giudizio di merito era stata la confessione resa dallo stesso imputato, che la difesa non aveva adeguatamente contestato nel successivo atto di appello.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e Condanna alle Spese
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi riconducibili alla genericità dell’atto di impugnazione.
Genericità e Mancanza di Specificità
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto insufficiente perché si limitava a rinviare ai motivi di appello già presentati nel grado precedente, senza illustrarne la decisività e senza articolarli in critiche puntuali alla sentenza impugnata. In sede di legittimità, non è sufficiente lamentare una presunta mancata valutazione da parte del giudice precedente; è necessario spiegare perché quella valutazione, se fosse stata compiuta, avrebbe portato a una decisione diversa.
Il Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
In secondo luogo, la critica all’apparato motivazionale della Corte d’Appello è stata definita generica. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato in modo integrale con le ragioni della condanna. In particolare, non ha contestato specificamente due elementi chiave: la confessione resa e le modalità del ritrovamento della droga (10 panetti nascosti nella leva del cambio). Questi elementi, valorizzati dal giudice di merito, avrebbero richiesto una contestazione precisa e argomentata, che invece è mancata.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione non può essere una mera riproposizione delle doglianze precedenti. Deve essere un atto ‘autosufficiente’, in grado di demolire punto per punto il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma una garanzia del corretto funzionamento della giustizia, che impedisce alla Suprema Corte di trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita e critica della decisione che si intende contestare, pena la sanzione, severa ma giusta, dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: era insufficiente, in quanto si limitava a rinviare a motivi precedenti senza specificarne la decisività, ed era generico, poiché non si confrontava in modo adeguato con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi specifici il ricorrente ha omesso di contestare?
Il ricorrente ha omesso di contestare in modo specifico la confessione che aveva reso e le modalità del rinvenimento della sostanza stupefacente, ovvero il ritrovamento di 10 panetti di droga nascosti nella leva del cambio del veicolo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 10/05/1996
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, sia perché ( come noto, è insufficiente in sede di ricorso il motivo circa la mancata valutazione di motivi di gravame cui si rinvii senza alcuna specificazione né illustrazione della loro decisività – come accaduto nel caso in esame – sia perché è generica la critica all’apparato motivazionale anche per un mancato integrale confronto con la stessa e in particolare con la citazione della intervenuta confessione da parte del ricorrente. Rilevante e pure non oggetto di specifica contestazione è la illustrazione e valorizzazione delle modalità dell’azione connotata da ben 10 panetti di droga e il suo rinvenimento nella leva del cambio.
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Coriigliere estensore
Il Presidente