Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere di Contestazione Specifica
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione, il cui giudizio, però, non è una terza occasione per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un appello non supera questo vaglio, risultando in un ricorso inammissibile. Questo accade quando le motivazioni addotte non sono sufficientemente specifiche e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un’unica argomentazione principale: l’insussistenza del fatto-reato per la presunta mancanza degli elementi costitutivi, sia sul piano oggettivo (la condotta materiale) che su quello soggettivo (l’intenzione colpevole).
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. Il fulcro della decisione risiede nel modo in cui è stato formulato il ricorso. Secondo gli Ermellini, l’atto di impugnazione non si confrontava in maniera adeguata e specifica con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già dato conto in modo esauriente degli elementi di fatto e di diritto che fondavano la responsabilità penale del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ritenuto che il ricorso fosse generico. Invece di contestare punto per punto il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, la difesa si è limitata a riproporre la tesi dell’insussistenza del fatto, senza però smontare le argomentazioni che avevano portato alla condanna. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può rivalutare le prove o i fatti come farebbe un tribunale o una corte d’appello. Il suo compito è verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che non individua vizi specifici di questo tipo, ma si limita a una generica doglianza, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario articolare una critica puntuale e tecnica, evidenziando le specifiche violazioni di legge o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito e mirato della sentenza di secondo grado, al fine di costruire argomentazioni che possano superare il severo vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Per i cittadini, questa decisione sottolinea come l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia governato da regole rigorose che, se non rispettate, possono comportare non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già dato conto in modo esauriente degli elementi di fatto e di diritto alla base della condanna. Il ricorso era, in sostanza, troppo generico.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 02/02/1989
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 63 RG 36905/24 – NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che il ricorrente prospetta l’insussistenza del fatto per mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e che, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/03/2025