Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Quando si presenta un ricorso contro una sentenza di condanna, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini generici. È necessario articolare motivi precisi, pertinenti e concretamente collegati alla decisione che si intende contestare. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale del processo penale, sottolineando come le argomentazioni astratte e non specifiche non possano trovare accoglimento in sede di legittimità.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, pronunciata in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di un furto commesso nel marzo 2019, aggravato da due circostanze specifiche previste dal codice penale. Nonostante la doppia pronuncia di colpevolezza nei gradi di merito, la difesa decideva di proseguire la battaglia legale presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
L’impugnazione e il vizio di motivazione
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. In particolare, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente considerato la possibile sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, questa doglianza era stata formulata in modo del tutto generico.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici supremi hanno constatato che i motivi addotti dalla difesa erano caratterizzati da “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”. Le argomentazioni erano “del tutto astratte” e “prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata”.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il ricorso non può essere un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma deve individuare con precisione i punti della sentenza che si ritengono errati e spiegare in modo specifico perché. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a evocare la possibile applicazione di cause di non punibilità senza però collegare questa richiesta a elementi concreti emersi nel processo o a specifiche lacune nella motivazione della Corte d’Appello. Un’argomentazione così vaga non permette alla Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Di conseguenza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un confronto serrato con la decisione che si contesta. L’esito di un ricorso inammissibile non solo sancisce la definitività della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Infatti, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma che l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato attraverso strumenti tecnici adeguati, evitando argomentazioni generiche che si traducono solo in una perdita di tempo e risorse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”. Le argomentazioni presentate erano astratte e non avevano alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza che si intendeva impugnare.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di furto aggravato, previsto dagli articoli 624 e 625, comma 1, numeri 2 e 7, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 16/11/1986
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in San Martino Buon Albergo 16 marzo 2019);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata (vedasi pagg. 3 e 4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente