Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale e la sua declaratoria comporta conseguenze significative. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità e la mera riproposizione di argomenti già vagliati non possano superare il filtro di legittimità. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Corte valuta i motivi di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La ricorrente era stata condannata per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), una norma che punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sentendosi ingiustamente condannata, la parte decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, per far valere le proprie ragioni.
I Motivi del Ricorso e il Rigetto della Cassazione
L’impugnazione si fondava essenzialmente su due motivi principali, entrambi attentamente esaminati e infine respinti dalla Corte.
Primo Motivo: Presunta Violazione di Legge e Vizi di Motivazione
La difesa sosteneva che la sentenza d’appello fosse viziata sia per violazione di legge sia per difetti nella motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto tale motivo infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva motivato la propria decisione in maniera “logica, coerente e puntuale”. Questo giudizio implica che il ragionamento dei giudici di secondo grado era stato esauriente, privo di contraddizioni e ben ancorato agli elementi processuali, rendendo la critica della ricorrente non meritevole di accoglimento in sede di legittimità.
Secondo Motivo: un ricorso inammissibile per Ripetitività
Il secondo motivo di ricorso verteva sulla mancata riqualificazione del fatto in un’ipotesi di minore gravità (prevista dal comma 5 dell’art. 73) e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha respinto la censura, qualificandola come “meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa”. In altre parole, la difesa non aveva introdotto nuovi argomenti, ma si era limitata a riproporre le stesse questioni già discusse e respinte con argomenti giuridici corretti dal giudice del merito.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione complessiva dell’impugnazione come “generica”. La Corte ha sottolineato che il ricorso era “manca di indicare – se non con affermazioni assolutamente apodittiche – gli elementi pretermessi dal giudice del merito e utili all’accoglimento della stessa”.
Questo passaggio è fondamentale. Per essere ammissibile, un ricorso per cassazione non può limitarsi a una critica astratta o a una semplice riproposizione delle difese svolte nei precedenti gradi. Deve, invece, individuare in modo specifico e dettagliato i punti della sentenza impugnata che si ritengono errati, spiegando perché il ragionamento del giudice sarebbe viziato e quali elementi fattuali o giuridici sarebbero stati trascurati o mal interpretati. In assenza di tale specificità, il ricorso si risolve in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
L’esito del giudizio è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile. Tale pronuncia comporta due importanti conseguenze per la ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni inammissibili, volta a scoraggiare ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
Questa ordinanza funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione tecnicamente rigorosi e puntuali, capaci di dialogare criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già sconfessate.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, se è generico, ovvero se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza muovere critiche specifiche e dettagliate alla sentenza impugnata.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza è ‘logica, coerente e puntuale’?
Significa che il giudice ha esposto le ragioni della sua decisione in modo chiaro, senza contraddizioni e analizzando in modo specifico tutti gli elementi rilevanti, rendendo il suo ragionamento giuridico solido e non censurabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1445 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1445 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 26/01/1982
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 28505/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’z t. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in rr aniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazioie del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, i. 309 nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti genericie, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagl ilta e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., rispettivamente, pagg. 3 e 4; 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che, in ogni caso, l’impugnazione è generica perché mai ca di indicare – se non con affermazioni assolutamente apodittiche – gli elE menti pretermessi dal giudice del merito e utili all’accoglimento della stessa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della son – ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024