Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta avere ragione nel merito: è fondamentale rispettare le regole procedurali che ne disciplinano la forma e il contenuto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, sebbene relativa a un reato significativo come l’appropriazione indebita, possa essere respinta senza neppure un esame approfondito. La ragione? La genericità dei motivi presentati. In questo articolo, analizzeremo il caso e vedremo perché la specificità è un requisito cruciale per ottenere un ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: L’Appropriazione delle Autovetture
Il caso trae origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita. Un soggetto era stato accusato di essersi illecitamente appropriato di quattro autovetture che aveva ricevuto in “conto vendita”. In sostanza, avrebbe dovuto vendere i veicoli per conto del proprietario e restituire il ricavato, ma non lo aveva fatto. Dopo la condanna in Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ribaltare il verdetto.
Il Motivo del Ricorso e la sua Genericità
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su un unico motivo, lamentando sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, la contestazione si concentrava specificamente sulla sorte di una sola delle quattro autovetture oggetto dell’imputazione. Questo approccio si è rivelato fatale. La Corte di Cassazione ha subito rilevato come il motivo fosse formulato in termini “promiscui”, “cumulativi” e “perplessi”, mescolando critiche diverse senza articolarle in modo chiaro e distinto per ogni specifico punto della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, una di carattere formale e una di carattere sostanziale.
La Mancanza di Specificità del Motivo
In primo luogo, il ricorso non rispettava i requisiti di specificità imposti dal codice di procedura penale (artt. 581 e 591). La legge richiede che chi impugna una sentenza indichi chiaramente le parti del provvedimento che contesta e le ragioni precise della sua critica. Mescolare in modo confuso la denuncia di un errore di diritto con quella di un difetto di motivazione, senza un puntuale richiamo alle parti della sentenza censurata, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 8294/2024), ribadendo che tale modo di formulare l’impugnazione non è consentito.
L’Irrilevanza della Censura Specifica
In secondo luogo, anche a voler superare l’ostacolo formale, la censura sollevata era irrilevante. La difesa contestava la vicenda di una sola auto, ma l’accusa era unitaria e riguardava l’intero complesso dei veicoli affidati all’imputato. La Corte ha spiegato che, data la natura unitaria della contestazione, l’eventuale omessa risposta della Corte d’Appello su un singolo veicolo non avrebbe avuto alcun riflesso sulla valutazione complessiva della condotta penale. L’imputazione, infatti, era stata unificata ai sensi dell’art. 81 del codice penale (reato continuato), e la pena era stata determinata in modo complessivo, senza distinzioni per ogni singola appropriazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di economia processuale e sulla necessità di garantire che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto precise e ben definite. Un ricorso generico, che non individua con chiarezza i vizi della sentenza impugnata, costringerebbe la Cassazione a un’indagine esplorativa che non le compete. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le censure devono essere decisive, ovvero capaci, se accolte, di modificare l’esito del giudizio. Nel caso di specie, la contestazione su una delle quattro autovetture non era decisiva, poiché la responsabilità penale per la condotta complessiva sarebbe comunque rimasta in piedi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la forma è sostanza. Un ricorso in Cassazione deve essere un atto chirurgico, preciso e focalizzato. Non è sufficiente sollevare dubbi generici, ma è necessario articolare critiche specifiche, distinguendo tra violazioni di legge e vizi di motivazione e dimostrando la loro decisività. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza che le ragioni del proprio assistito vengano neppure esaminate nel merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Secondo la pronuncia, un ricorso è generico e quindi inammissibile quando denuncia in modo confuso e cumulativo sia violazioni di legge che vizi di motivazione, senza indicare specificamente quali aspetti della sentenza impugnata sono affetti da ciascun vizio.
Se l’accusa riguarda più beni, è sufficiente contestare il fatto solo per uno di essi?
No. La Corte ha stabilito che se la contestazione è unitaria e riguarda un complesso di beni (in questo caso, più veicoli), una censura relativa a uno solo di essi non è decisiva e non può inficiare la valutazione complessiva della condotta penale, soprattutto se la pena è stata determinata in modo globale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERMO il 27/04/1971
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME ritenuto
che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato per il delitto di appropriazione indebita è formulato in termini non consentiti e perciò, inammissibile, anche per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01, in cui la Corte ha ribadito cheti’ motivo che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, all parti della motivazione censurata);
che, in ogni caso, la censura mossa nei confronti della sentenza impugnata attiene ad un aspetto non rilevante e decisivo nell’economia della decisione, atteso che la difesa contesta la configurabilità del delitto di appropriazione indebita con riguardo ad una delle quattro autovetture di cui, secondo l’imputazione, il ricorrente si sarebbe appropriato in danno della persona offesa; nel caso ‘di specie, peraltro, la contestazione è unitaria,avendo cioè ervtAto riguardo al complesso dei veicoli che l’imputato avrebbe ricevuto in conto vendita e di cui non avrebbe successivamente dato conto sicché anche l’eventuale omessa risposta della Corte d’appello sulla censura articolata dalla difesa sulla sorte di uno si essi non potrebbe avere alcun riflesso sulla rilevanza penale della condotta ascritta al COGNOME; in difetto, d’altra parte, di censure relative al trattamento sanzionatorio che, infatt era stato determinato in maniera complessiva e non considerando le singole appropriazioni unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.