Ricorso inammissibile: quando l’appello è generico e non specifico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un esempio lampante ci viene fornito da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità. Questo caso sottolinea un principio fondamentale: non basta lamentarsi di una sentenza, bisogna farlo in modo specifico, critico e argomentato. Analizziamo insieme la vicenda per capire quali sono gli errori da evitare.
I fatti del caso: un appello contro una condanna
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la sentenza chiedendo due cose principali: la derubricazione del reato da tentata rapina a quello, meno grave, di resistenza a pubblico ufficiale e l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che la qualificazione del reato fosse errata e che, in ogni caso, la condotta fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste richieste sono state presentate alla Suprema Corte si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
L’Ordinanza della Corte: analisi di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle richieste, ha tagliato corto dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è puramente procedurale ma di importanza capitale: la genericità dei motivi. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era vago e indeterminato, privo di quegli elementi essenziali che la legge, in particolare l’articolo 581 del codice di procedura penale, richiede tassativamente.
La genericità come vizio capitale
Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o a esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario che l’appellante indichi con precisione:
1. Gli specifici punti della sentenza che contesta.
2. Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua critica.
3. I riferimenti puntuali alla motivazione della sentenza da cui si evince l’errore del giudice.
Nel caso di specie, l’atto mancava di questa specificità, non consentendo alla Corte di comprendere quali fossero i reali rilievi mossi alla decisione della Corte d’Appello e, di conseguenza, di esercitare il proprio ruolo di controllo.
Le motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’appello non è un’occasione per un nuovo processo, ma un controllo di legittimità sulla decisione precedente. Per questo, chi impugna ha l’onere di condurre un’analisi critica e argomentata della sentenza contestata. Il ricorso in esame è stato giudicato carente proprio sotto questo profilo.
Le doglianze erano presentate in modo del tutto generico, senza essere supportate da un’analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello. Non è sufficiente affermare che la sentenza sia sbagliata; bisogna dimostrare perché è sbagliata, confrontandosi punto per punto con la logica del giudice precedente e indicando le norme violate o i vizi logici commessi. Mancando questo confronto, il ricorso si trasforma in una mera protesta, inefficace dal punto di vista giuridico.
Le conclusioni: l’importanza della specificità negli atti giudiziari
Questa ordinanza è un monito per avvocati e assistiti: la forma, nel diritto, è sostanza. Un ricorso inammissibile non solo porta a una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione della Cassazione ribadisce che la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza non solo del diritto sostanziale, ma anche delle regole procedurali. Un ricorso efficace è quello che guida il giudice nell’individuazione dell’errore, non quello che lo lascia a interpretare lamentele vaghe e indeterminate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava in modo specifico gli elementi a sostegno delle critiche mosse alla sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali erano le richieste principali dell’imputato nel suo ricorso?
L’imputato chiedeva principalmente due cose: la derubricazione del reato da tentata rapina a resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 26/01/1973
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
osservato che l’unico motivo del ricorso in esame, che lamenta la mancata derubricazione del delitto di tentata rapina in quello di cui all’ari. 337 cod. pen. e l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’ari. 131-bis cod. pen., non è consentito poiché è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’ari. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che tali doglianze, del tutto generiche, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’a impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.