Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce l’importanza della specificità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma farlo senza adeguata preparazione può portare a conseguenze negative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha messo in luce un errore comune: la presentazione di un ricorso inammissibile per la sua genericità. Questo caso serve da monito sull’importanza di formulare motivi di appello specifici e ben argomentati, pena non solo la conferma della sentenza impugnata ma anche l’addebito di ulteriori spese.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dalla legge sulle armi (art. 4, L. 110/1975), decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore. La difesa si basava su tre distinti motivi: la violazione di legge in relazione a possibili cause di non punibilità, l’eccessività della pena inflitta e l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte, questi motivi non erano supportati da alcuna argomentazione. Erano semplici enunciazioni, titoli privi di contenuto esplicativo che non permettevano ai giudici di comprendere le ragioni specifiche della contestazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito un apparato argomentativo solido e adeguato, sia per quanto riguarda la sussistenza del reato sia per la congruità della pena. A fronte di una motivazione completa da parte dei giudici di merito, il ricorrente non ha opposto altro che una lista di doglianze vuote, prive di qualsiasi sviluppo critico.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente elencare le presunte violazioni di legge; è necessario spiegare in dettaglio perché e come la decisione impugnata sarebbe errata.
La Genericità e Aspecificità delle Doglianze
Il cuore della decisione risiede nell'”assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze”. Il ricorrente si è limitato a menzionare i motivi senza argomentarli. Un ricorso efficace deve contenere una critica ragionata e puntuale del provvedimento che si contesta, mettendo in evidenza i vizi logici o giuridici che lo inficerebbero. In assenza di ciò, il ricorso si trasforma in un mero atto formale, incapace di attivare una valutazione di merito da parte della Corte Suprema.
L’Onere Argomentativo del Ricorrente
Chi presenta un ricorso ha l’onere di costruire un’argomentazione logico-giuridica. Deve dimostrare, attraverso riferimenti precisi agli atti processuali e alle norme di legge, le fondamenta della propria richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente ha fallito completamente in questo compito, rendendo il suo ricorso inammissibile e, di fatto, precludendo ogni possibilità di revisione della condanna.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla definitiva conferma della sentenza di condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni presentate in modo superficiale o dilatorio. Questa ordinanza rafforza un messaggio chiaro: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede serietà, precisione e un’adeguata preparazione tecnica, elementi del tutto assenti in questo ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa dell’assoluta genericità e aspecificità delle doglianze, che sono state semplicemente enunciate senza essere supportate da alcuna argomentazione.
Quali erano i motivi di ricorso presentati dall’imputato?
I motivi presentati erano tre: la violazione di legge e carenza di motivazione riguardo a eventuali cause di non punibilità, l’eccessività della pena e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Corte?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10719 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/06/2000
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975;
considerato che il ricorso si articola in tre motivi (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., mancando alcuna disamina su eventuali cause di non punibilità; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto) che risultano solo enunciati ma che non sono stati oggetto di alcuna argomentazione da parte del ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile stante l’assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d’appello che argomenta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all’imputato (pag. 4), nonché circa l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio (pagg. 4, 5);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025