Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce il Dovere di Specificità
Presentare un’impugnazione in modo corretto è un passaggio cruciale nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, che la genericità dei motivi porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e impone a chi impugna di formulare censure precise e pertinenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava una condanna per reati legati agli stupefacenti. La corte di merito aveva basato la sua decisione su una serie di elementi probatori che, nel loro complesso, indicavano come la sostanza rinvenuta fosse chiaramente destinata allo spaccio e non a un uso personale. L’imputato, non accettando tale verdetto, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei fatti operata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il gravame senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua manifesta genericità. I giudici di legittimità hanno osservato come l’atto di impugnazione si limitasse a una critica astratta, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Insanabile
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. L’impugnazione non può essere una mera riproposizione di argomenti già esaminati o una generica lamentela sull’esito del giudizio. Al contrario, deve contenere una critica puntuale e argomentata, capace di individuare il vizio specifico della decisione contestata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello, che aveva valorizzato plurimi elementi a sostegno dell’ipotesi di spaccio, fosse errata. Mancava, in sostanza, una correlazione diretta tra le ragioni del ricorso e quelle della sentenza. La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 4, n. 34270/2007), secondo cui è inammissibile il ricorso che ignora le affermazioni del provvedimento censurato, cadendo così nel vizio di aspecificità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che il difensore analizzi approfonditamente le motivazioni della sentenza di merito e costruisca un’argomentazione critica che ne smonti, punto per punto, il percorso logico. Una difesa efficace non può prescindere da questo confronto dialettico con la decisione impugnata. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere preclusa la possibilità di un riesame, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni economiche che aggravano la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’appellante non ha formulato critiche specifiche e dettagliate contro le motivazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a contestazioni vaghe.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non stabilisce una correlazione precisa tra le argomentazioni presentate nell’atto di impugnazione e le ragioni specifiche su cui si fonda la decisione che si sta contestando. In pratica, non critica puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1459 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 17/09/1979
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANT
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto privo di effettiva censura tei confro della decisione impugnata che ha dato conto e valorizzato i plurimi elementi c ie facevano propendere per la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto; che, infa ti, il rico è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlz zione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, s e nza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, R n 1 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in .:avore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024