Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Palesemente Dilatorio
Presentare un appello è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma il suo esercizio deve rispettare precise regole. Quando un’impugnazione manca dei presupposti di legge o viene utilizzata solo per perdere tempo, si configura un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. L’ordinanza n. 44458/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa situazione, condannando i ricorrenti al pagamento di una cospicua somma per aver presentato un appello dal carattere palesemente dilatorio.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due soggetti da parte del Tribunale di Milano per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, commi 4 e 6, DPR 309/1990). La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
I giudici di merito avevano fondato il loro convincimento non solo su dichiarazioni ritenute inattendibili, ma anche su elementi fattuali concreti. In particolare, avevano valorizzato la condotta di uno degli imputati che, al momento del controllo, non si era fermato all’alt della Polizia stradale. A questo si aggiungeva il rinvenimento, addosso all’altro imputato, di una somma di 1.200 euro, per la quale erano state fornite giustificazioni giudicate illogiche e inverosimili.
Le Doglianze e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Contro la sentenza d’appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, basandolo essenzialmente su due motivi:
1. Contestazione della responsabilità penale: I ricorrenti hanno tentato di rimettere in discussione la loro colpevolezza, riproponendo le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni logiche e corrette dalla Corte d’Appello.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Uno degli imputati lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un beneficio che consente una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno evidenziato come si trattasse di una mera riproposizione di censure già vagliate, senza l’introduzione di nuovi e validi profili di criticità. Sul secondo punto, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici d’appello, i quali avevano logicamente motivato il diniego delle attenuanti sulla base dell’assenza di elementi positivi nella condotta processuale o nella personalità dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Se la Corte d’Appello ha valutato le prove in modo logico e coerente, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. La riproposizione sterile delle stesse argomentazioni rende l’impugnazione priva di fondamento.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un importante principio in materia di attenuanti generiche, citando una precedente sentenza (n. 23055/2013). Il giudice di merito non è tenuto ad analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; può legittimamente negare il beneficio basandosi sugli aspetti ritenuti decisivi e prevalenti, superando implicitamente tutti gli altri.
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede però nella qualificazione del ricorso come avente un “palese carattere dilatorio” e un “elevato coefficiente di colpa”. In altre parole, la Corte ha ritenuto che gli imputati abbiano presentato l’appello non con la reale speranza di ottenere una riforma della sentenza, ma principalmente per ritardarne l’esecutività.
Le Conclusioni: Costi e Sanzioni dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per i ricorrenti, come previsto dalla legge in questi casi. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, ciascuno di loro è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non è automatica, ma viene commisurata dalla Corte in base alla colpa nell’aver promosso un ricorso infondato. La decisione sottolinea che l’abuso dello strumento processuale, finalizzato a meri scopi dilatori, non solo è inefficace, ma comporta anche un onere economico significativo, a tutela dell’efficienza del sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi e specifici motivi di diritto. In questo caso, è stato ritenuto una mera riproduzione di argomenti già disattesi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per un ricorso palesemente dilatorio?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. L’importo, come i 3.000 euro stabiliti in questa ordinanza, è determinato dal giudice in base al grado di colpa nella proposizione del ricorso.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, il giudice può escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti (come l’assenza di aspetti positivi nella condotta o personalità dell’imputato), senza essere obbligato a prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli altri elementi dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44458 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 27 settembre 2022 la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione emessa nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME dal Tribunale di Milano che li aveva riconosciuti responsabili del reato p. e p. dall’art. 73 commi 4 e 6 DPR 309/1990.
Considerato che il primo motivo, relativo alla responsabilità degli imputati, è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale, nel confermare i giudizio di responsabilità penale nei loro confronti, ha considerato non solo le dichiarazioni rese dal COGNOME nell’udienza di convalida, giudicate peraltro inattendibili, ma anche la condotta tenuta al momento del controllo dell’autovettura dal COGNOME, il quale non si era fermato al segnale di Alt della Polizia stradale, nonché il rinvenimento sul COGNOME di una somma pari a euro 1200 evidenziando, con argomenti logici, l’inattendibilità delle giustificazioni dallo stesso rese (pag. 45 sent. impugnata).
Ritenuto che il motivo relativo alla mancata concessione al COGNOME delle circostanze attenuanti generiche attiene al trattamento punitivo, la cui determinazione risulta sorretta da idonea e non illogica motivazione, considerato che la corte territoriale ha evidenziato che non emergevano nella condotta processuale o nella personalità degli imputati elementi tali da giustificare il riconoscimento del beneficio il quale, come noto, può essere escluso senza che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, rv. 256172).
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23
Il Consigliere estensore
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