Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza del 27.10.2022 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vicenza in data 26.6.2020 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del tentato furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e commesso in più occasioni all’interno della chiesa di san Vito di Bassano del Grappa e, concesse le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alle contestate aggravanti, e ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 160 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. e alla mancata emissione di sentenza di non doversi procedere.
Con il secondo deduce l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto.
Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva ed all’eccessivo aumento di pena per la continuazione e per l’omesso contenimento pena nei minimi edittali
Il ricorso é inammissibile in quanto le singole censure ripropongono le stesse questioni dedotte con l’atto di appello e su cui la Corte di merito si é compiutamente pronunciata senza adeguatamente confrontarsi con il dictum della sentenza impugnata.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
La Corte di merito ha ritenuto la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. in quanto dai fotogrammi acquisiti si notava che l’odierno imputato per perpetrare la sottrazione del denaro dalle cassette delle elemosine si era avvalso di uno strumento che teneva in mano.
Ed inoltre ha posto in rilievo che l’identificazione dell’imputato é stata effettuat dal teste di NOME COGNOME.
Con riguardo all’applicazione della recidiva, la stessa é stata congruamente motivata in ragione delle plurime condanne riportate dall’imputato per delitti contro il patrimonio risultando il fatto per cui é processo indice di spiccata ed attuale pericolosità.
Quanto ai restanti profili inerenti al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha determinato la pena detentiva nel minimo edittale e quella pecuniaria in misura appena superiore non dovendo fornire una specifica motivazione al riguardo in applicazione del principio secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna – 11# ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024