Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada, aggravato dalla recidiva nel biennio. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Avverso quest’ultima decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, incentrando apparentemente l’appello sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria.
La Decisione della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano aspecifici, ovvero privi di una reale enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che avevano sostenuto la sentenza della Corte d’Appello.
La Genericità dei Motivi
Secondo la Cassazione, l’atto di impugnazione si limitava a una “generica censura”, senza sviluppare un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Questo vizio è stato considerato così grave da rendere il ricorso non meritevole di un esame nel merito. La Corte ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite, che ha fissato i paletti sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, principi applicabili anche al ricorso per cassazione.
Mancata Correlazione con l’Appello
Un ulteriore elemento di debolezza del ricorso risiedeva nel fatto che la critica generica non era neppure chiaramente collegata al tema specifico che era stato devoluto con l’appello originario, cioè la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Questa scollatura tra l’oggetto della doglianza e l’argomentazione ha contribuito a sigillare la sorte del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine per chi opera nel diritto: un ricorso, per essere efficace, deve essere un dialogo critico e argomentato con la decisione che si contesta. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e solidamente motivati per evitare di incorrere in un ricorso inammissibile.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., quando è proposto per motivi aspecifici, cioè privi di una chiara enunciazione e argomentazione delle critiche rivolte alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
Cosa si intende per ‘motivi aspecifici’ in un ricorso?
Per ‘motivi aspecifici’ si intende una censura generica che non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza contestata. In pratica, il ricorso non spiega dettagliatamente perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata, limitandosi a un dissenso non argomentato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6630  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, avv sentenza della Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la qu confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di 116, codice strada, con la recidiva nel biennio precedente (in Caste! del Rio, il 1
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentaz rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma í cui principi possono applicarsi anche al r cassazione), non coniugandosi la generica censura neppure al tema devoluto con l (inerente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cor 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso 11 17 gennaio 2024