Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia di una sentenza. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, ovvero che contestino punto per punto le argomentazioni del giudice precedente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile per aspecificità, confermando la condanna del ricorrente e aggiungendo un’ulteriore sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea una regola procedurale cruciale: un ricorso generico è destinato al fallimento.
I Fatti del Processo: dalla Condanna alla Richiesta di non Punibilità
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per la contravvenzione prevista dall’art. 75 del D.Lgs. 159/2011, per aver violato le prescrizioni imposte dall’Autorità. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, la condotta era penalmente irrilevante e meritava di essere archiviata senza sanzioni.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha immediatamente dichiarato inammissibile. Il problema non risiedeva nel merito della richiesta, ma nella forma e nella sostanza dell’atto di impugnazione. Gli Ermellini hanno evidenziato come il ricorso non si confrontasse minimamente con le precise motivazioni addotte dalla Corte d’Appello per negare la tenuità del fatto. Si era limitato a riportare ampi principi giurisprudenziali sul ruolo della Cassazione, senza applicarli al caso concreto.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che il giudice di secondo grado aveva fornito una risposta logica e coerente alle censure dell’appellante. La decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. era stata ancorata a due elementi specifici:
1. La futilità dei motivi confessata dall’imputato stesso per aver violato la prescrizione di rientrare a casa.
2. L’esistenza di una precedente violazione delle prescrizioni imposte.
Da questi fatti, la Corte d’Appello aveva dedotto, con un ragionamento privo di vizi logici, una “allarmante insofferenza” dell’imputato verso il rispetto delle regole imposte dall’Autorità. Di conseguenza, l’offesa era stata giudicata “tutt’altro che tenue”. Il ricorso, non contestando questi specifici passaggi argomentativi, è risultato aspecifico e, quindi, manifestamente infondato. Un ricorso è specifico solo quando dialoga criticamente con la decisione che intende demolire; in caso contrario, si trasforma in un atto sterile.
Le Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista per i profili di colpa connessi alla presentazione di un’impugnazione “irrituale”, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000). La decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede rigore, precisione e un confronto diretto con le ragioni della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità e sanzioni economiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un’impugnazione viziata.
Perché il ricorso è stato considerato ‘aspecifico’ in questo caso?
È stato ritenuto aspecifico perché non ha contestato direttamente le specifiche argomentazioni della Corte d’Appello. Invece di confutare i motivi per cui era stata negata la tenuità del fatto, il ricorso si è limitato a enunciare principi legali generali senza applicarli al caso concreto.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte d’Appello ha negato tale beneficio basandosi sulla futilità dei motivi che avevano indotto l’imputato a trasgredire e su una precedente violazione delle prescrizioni, elementi da cui ha desunto una significativa insofferenza dell’imputato verso le regole dell’Autorità, giudicando l’offesa non tenue.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5203 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all’art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure a un unico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l’atto di appello;
ritenuto, per un verso che a tali censure – costituite dalla penale irrilevanza della condotta e dal mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 131bis cod. pen. – il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 4 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica e, segnatamente, quanto al diniego della scriminante l’ha ancorata alla confessata futilità dei motivi che avevano indotto l’imputato a trasgredire alla prescrizione del rientro in casa oltre che alla precedente violazione delle prescrizioni imposte, inferendone con motivazione scevra da fratture razionali, un’allarmante insofferenza dell’imputato al rispetto delle prescrizioni dell’Autorità e, dunque, affermando la natura tutt’alto che tenue dell’offesa;
ritenuta che con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a riportare ampia giurisprudenza in tema di sindacato della Corl:e di cassazione sulle sentenze di merito, sicché la doglianza è manifestamente infondata siccome aspecifica;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023