Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Aspecifico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze per il ricorrente. Il caso riguarda la conferma di una condanna per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia, ma il principio affermato ha una valenza generale per tutta la procedura penale.
I Fatti del Processo
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello territoriale per la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La condanna nei gradi di merito era stata confermata sulla base di una ricostruzione dei fatti che la Corte territoriale aveva ritenuto congrua, sia per quanto riguarda la materialità della condotta illecita sia per il perfezionamento dell’elemento psicologico del reato.
L’imputato, tramite il suo difensore, sollevava un unico motivo di ricorso, lamentando un presunto difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, si contestava la mancata verifica dei presupposti necessari per affermare la sua responsabilità penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato l’istanza dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno stabilito che l’unico motivo presentato era “intrinsecamente aspecifico”. Questo significa che la critica mossa alla sentenza impugnata era troppo generica e non entrava nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello.
In pratica, il ricorso non contestava punto per punto la motivazione della sentenza precedente, ma si limitava a una doglianza generica, senza offrire elementi concreti capaci di mettere in discussione la logicità e la coerenza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che la sentenza di secondo grado aveva fornito una “congrua ricostruzione del fatto ascritto”, analizzando sia l’aspetto materiale della condotta (l’azione commessa) sia l’aspetto psicologico (l’intenzionalità). Il ricorso, al contrario, non si è confrontato con questa ricostruzione. Non ha indicato quali passaggi della motivazione fossero errati o illogici, né ha proposto una lettura alternativa delle prove che fosse stata ingiustamente ignorata.
Questa mancanza di confronto diretto rende l’impugnazione inidonea a raggiungere il suo scopo, ovvero stimolare un controllo di legittimità sulla decisione. Di fronte a un motivo di ricorso così formulato, la Corte non può fare altro che constatarne l’inadeguatezza formale e dichiararlo inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale: chi impugna una sentenza ha l’onere di formulare critiche precise, dettagliate e pertinenti. Non è sufficiente un generico dissenso. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, conseguenze economiche severe per il ricorrente. Questi viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver promosso un ricorso non ammissibile. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con rigore e specificità, per evitare esiti sfavorevoli e sanzioni aggiuntive.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era “intrinsecamente aspecifico”, ovvero non si confrontava in modo specifico e dettagliato con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia).
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45090 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/12/1978
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, ha confermato la condanna per il reato previ dall’art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Il ricorso è inammissibile.
Difatti, l’unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazion della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti al responsabilità dell’imputato, risulta intrinsecamente aspecifico, n confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto, tant in ordine alla materialità della condotta quanto in relazione al perfezionament dell’elemento psicologico.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente