Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PESCARA il 07/01/1980
avverso la sentenza del 09/01/2025 del TRIBUNALE di PESCARA
!dato avviso alle parti; .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gii atti e la sentenza impugnata;
esaminato ii ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo dei difensore,
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis,
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cod. proc. pan., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore da! 3 agosto 2017′ ii ricorso
avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi a(tinenti ali’eswiessione della volontà dell’imputato, ai difetto di correiazione tio.ì
richiesta e sentenza, all’erronea qualificaizione giuridica dei fatto:
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri., l’accordo intervenuto esonera l’accuse
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
dei fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della ccriciculta della pera
“patteggiata. (tra le tante, Sez. 4, n. 34404 del 13/07/200(3, COGNOME
234824). inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della i•,cena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo,
CI sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazone giuridica dei fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore
manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, cori indiscusse immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai
contenuto dei capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impudinazione crie denunci, in rnodo aspecifico e non autosufficiente, una iViOlaZiOne di iegge non immediatarriente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, NOME Rv. 283023 – 01). Nella specie, la sentenza impugnata si attenuta a tal principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall’esame degli atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioghmento ex art. 129 cod. proc. pan., che i fatti sono correttamente qualificati ai sensi del art. 73, comma d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua.
Ritenuto che io decisiome in ordine all’inammissibilità del ricorso deve essere adottata ‘de piano” ; poiché l’art. 610, comma 5-his’ cod. proc, peni. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per ia dichiarazione ei inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione de”ci peno . : ‘a dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo qUattIO:Tia ;ii favore della Cassa delle ammende, non raiveisandosi assenza coipa dei dcorrente (Corte Cost sent. n. 1(36 dei 13.6.2000:n
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa CezC ammende.
Così deciso in data 2 aprile 2025