Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Pericolo dei Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non basta semplicemente dissentire; è necessario farlo nel modo corretto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per questa ragione. Analizziamo insieme la decisione per capire come evitare questo errore procedurale e le sue costose conseguenze.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta illogicità della motivazione che fondava il suo giudizio di colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la motivazione della Corte d’Appello fosse effettivamente logica o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto di impugnazione. Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, è come se non superasse il primo filtro di controllo, venendo respinto per un vizio di forma o di sostanza.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Aspecifico
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘aspecificità’. La Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate nel ricorso non erano nuove, ma si limitavano a riproporre pedissequamente le stesse considerazioni già esposte nell’atto di appello. La Corte d’Appello le aveva già esaminate e motivatamente respinte nella sua sentenza (pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato).
Secondo l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, un’impugnazione è inammissibile quando mancano i motivi specifici. La giurisprudenza, consolidata da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli del 2016), ha chiarito che deve esistere una stretta correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso. In altre parole, chi impugna non può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto, ma deve criticarlo punto per punto, spiegando perché quelle motivazioni sono errate.
Nel caso di specie, questa correlazione mancava del tutto. Il ricorrente ha agito come se la sentenza d’appello non esistesse, ripresentando argomenti già ‘superati’ giuridicamente. Questa pratica rende il ricorso ‘aspecifico’ e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per ogni difensore. Impugnare una sentenza non significa semplicemente ripetere le proprie tesi. Significa intraprendere un dialogo critico con la decisione precedente, smontandone il ragionamento logico-giuridico. Un ricorso efficace deve evidenziare le crepe nella motivazione del giudice, non limitarsi a riaffermare la propria versione dei fatti.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio economico per l’imputato. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Un monito severo sull’importanza di redigere atti di impugnazione mirati, pertinenti e, soprattutto, specifici.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità quando i motivi presentati si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già dedotte e respinte nel grado di giudizio precedente, senza contestare specificamente la logica e le ragioni della decisione impugnata.
Cosa significa che un motivo di impugnazione è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è generico e non instaura una critica puntuale e diretta con le argomentazioni della sentenza che si contesta. Manca, in pratica, la correlazione tra le ragioni indicate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: in primo luogo, il ricorso non viene esaminato nel merito e la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11831 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/01/1997
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il delitto di furto aggravato;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione – con cui il ricorso contesta la logicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità – sia aspecifico in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse considerazioni già dedotte con l’atto di appello e motivatamente ritenute infondate dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), sicché esso deve ritenersi inammissibile a mente dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attesa la mancanza di correlazione tra le ragioni indicate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.