Ricorso Inammissibile per Aspecificità: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma richiede un rigore tecnico e una precisione argomentativa assoluti. Quando un atto di impugnazione è generico e non si confronta specificamente con la decisione che intende criticare, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa precludere l’esame nel merito delle censure mosse.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza all’organo di legittimità.
Le Censure Mosse alla Sentenza d’Appello
L’imputato lamentava un vizio di motivazione su due punti fondamentali:
1. La mancata riqualificazione del reato: sosteneva che i fatti dovessero essere inquadrati non come furto consumato, ma come tentativo di furto.
2. La mancata sostituzione della pena: riteneva che la pena detentiva inflitta dovesse essere sostituita con la misura della detenzione domiciliare.
Queste censure, tuttavia, sono state formulate senza tenere conto dei rigorosi requisiti richiesti dalla legge per un valido ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle questioni sollevate, che non sono state neppure esaminate, ma in un vizio preliminare e assorbente: l’aspecificità dei motivi. Il ricorrente, secondo la Corte, ha seguito un approccio critico personale, omettendo di esplicitare il ragionamento giuridico su cui si basavano le sue critiche e, soprattutto, non ha creato una necessaria correlazione tra le sue argomentazioni e quelle contenute nella sentenza impugnata.
Perché un ricorso inammissibile per aspecificità?
La Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando una nota sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2016): i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non si confrontano dialetticamente con la motivazione del provvedimento contestato. L’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni esposte dal giudice precedente, ma deve criticarle punto per punto.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato come le censure del ricorrente fossero del tutto slegate dalla realtà processuale delineata dalla Corte d’Appello.
In primo luogo, riguardo alla qualificazione del reato, il ricorso non teneva conto del fatto che la Corte d’Appello aveva ricostruito l’episodio basandosi su atti precisi. Era emerso che l’imputato, sentendosi monitorato, si era liberato della merce rubata, ma una successiva perquisizione personale e veicolare aveva permesso di ritrovare la refurtiva. Questa ricostruzione, che giustificava la condanna per furto consumato, non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
In secondo luogo, per quanto riguarda la sostituzione della pena, il ricorso non ha contrastato l’argomentazione specifica usata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato il beneficio sulla base dell’ampia serie di precedenti penali dell’imputato, che rendevano impossibile formulare un giudizio positivo sulla sua capacità di contenere le proprie ‘pulsioni delinquenziali’. Anche in questo caso, il ricorrente si è limitato a una generica lamentela senza attaccare il nucleo logico della decisione.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una critica generica alla sentenza. Deve essere un atto tecnicamente preciso, che individui le specifiche violazioni di legge o i vizi logici nella motivazione del giudice precedente e li contesti con argomenti pertinenti e correlati. In assenza di questo confronto critico e puntuale, l’esito più probabile è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ‘aspecifici’, ovvero generici, e non si confrontavano direttamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa chiedeva il ricorrente alla Corte di Cassazione?
Chiedeva due cose: di riqualificare il reato da furto consumato a tentativo di furto e di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato la sostituzione della pena?
La Corte d’Appello aveva negato la sostituzione della pena basandosi sulla vasta serie di precedenti penali dell’imputato, ritenendo impossibile formulare un giudizio positivo sulle sue possibilità di non commettere altri reati in futuro. Il ricorso non ha contestato efficacemente questa specifica motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31376 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta di condanna per il reato di furto;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 624 cocl.pen. in tentativo e mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. p pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, Cuttavia, di esplicitare ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ri per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
In particolare:
il ricorso pare non cogliere che la Corte di appello – sulla base della querela dell’annotazione di P.G. del 3 settembre 2021 – ha ricostruito che il monitoraggio dell’imputato aveva portato quest’ultimo a liberarsi di merce sottratta ma era stat l’occasione a che, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, si trovasse la refurtiva di cui al capo di imputazione;
il ricorso non contrasta la specifica argomentazione della Corte di appello che ha evinto, dall’ampia serie di precedenti del prevenuto, l’impossibilità ci formulare un giudiz positivo sulle sue possibilità di contenimento delle pulsioni delinquenziali e, quin sulla sostituzione della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.