Ricorso Inammissibile: La Necessità di Critiche Specifiche alla Sentenza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli procedurali. Un recente provvedimento ci offre uno spunto fondamentale su un errore comune che può portare a un ricorso inammissibile: la mancanza di specificità. Quando i motivi di appello sono generici e non si confrontano direttamente con le argomentazioni del giudice precedente, il rischio di un rigetto immediato è molto alto. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la precisione è cruciale.
I Fatti del Caso
Un soggetto si rivolgeva al Tribunale, in funzione di Giudice dell’esecuzione, per chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato. Questa disciplina permette di unificare più reati, commessi in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, in un’unica pena più mite rispetto alla somma delle singole pene. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la richiesta, ricalcolando la pena ma rigettando l’istanza per il resto.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo all’articolo 81 del codice penale, che regola appunto il reato continuato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (se fosse corretto o meno applicare il reato continuato), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici, il ricorrente non aveva rispettato i requisiti imposti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, che disciplina la forma dell’impugnazione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “specificità” del motivo di ricorso. La Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a un “proprio approccio critico” generale, senza formulare una “dovuta, specifica critica” a una delle argomentazioni centrali del Giudice dell’esecuzione.
In particolare, il giudice di merito aveva motivato il rigetto parziale sulla base di due elementi:
1. La natura estemporanea del reato.
2. La finalità del reato, commesso per reperire mezzi di sussistenza e non per finanziare un’attività imprenditoriale.
Il ricorrente, nel suo atto di appello, non ha contestato specificamente questo ragionamento, ignorando di fatto le fondamenta della decisione che intendeva impugnare. La Cassazione ha colto l’occasione per richiamare un importante principio, già sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza “Galtelli” del 2017: un ricorso è inammissibile non solo quando è vago, ma anche quando manca una “necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”. In altre parole, chi impugna una decisione non può ignorarne le motivazioni, ma deve attaccarle punto per punto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione del provvedimento impugnato e costruire i propri motivi di ricorso come una critica puntuale e specifica a quelle argomentazioni. In assenza di questo confronto diretto, l’impugnazione si rivela un’arma spuntata, destinata a essere dichiarata inammissibile senza nemmeno arrivare a una discussione nel merito. La conseguenza, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era “aspecifico”, ovvero non contestava in modo puntuale e diretto le specifiche argomentazioni usate dal Giudice dell’esecuzione per motivare la sua decisione, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve avere una “necessaria correlazione” con la decisione impugnata?
Significa che l’atto di impugnazione non può essere una critica generica, ma deve confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nel provvedimento che si contesta. L’appellante deve dimostrare perché quelle specifiche ragioni sono errate, non può semplicemente ignorarle.
Quali erano le motivazioni del giudice di merito che il ricorrente ha ignorato?
Il ricorrente ha ignorato l’argomentazione del giudice secondo cui il reato aveva una natura estemporanea ed era stato commesso per reperire mezzi di sussistenza, non per proseguire un’attività imprenditoriale. Questa motivazione era centrale per negare l’applicazione più estesa del reato continuato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31251 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale Como, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, ha ridetermiNOME la pena inflitta ed ha rigettato nel re
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.- è aspecifico in quan ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. p perché ha seguito un proprio approccio critico, non formulando la dovuta, specifica critica a una delle argomentazioni del Giudice dell’esecuzione, vale a dire quella fondata sulla natura estemporanea del reato e sulla rispondenza del medesimo alla necessità di reperire mezzi di sussistenza più che risorse per proseguire l’attività imprenditoriale. A questo riguardo, altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ri per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.