Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice precedente. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, senza un reale confronto con la sentenza d’appello. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di furto pluriaggravato in abitazione, commesso il 3 dicembre 2018. L’imputato era stato ritenuto responsabile sia in primo grado, con sentenza del Tribunale del 22 aprile 2021, sia in secondo grado, a seguito della conferma integrale da parte della Corte di Appello il 27 marzo 2024.
Contro quest’ultima decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla Corte d’Appello di aver omesso di valutare adeguatamente la genuinità e l’autenticità di alcune registrazioni video acquisite agli atti, un punto già sollevato nel precedente grado di giudizio.
L’Aspecificità del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per aspecificità. Secondo i giudici, il ricorrente non ha operato il necessario e doveroso confronto con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione che i giudici di legittimità hanno ritenuto “sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto”.
I motivi del ricorso, invece di attaccare specificamente tale ragionamento, si sono limitati a essere “meramente riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi”. In altre parole, la difesa ha ripresentato le stesse lamentele del giudizio d’appello, senza spiegare perché la risposta fornita dai giudici di secondo grado fosse errata o carente. La Cassazione ha inoltre evidenziato come la Corte d’Appello avesse già dato una risposta puntuale anche all’interrogativo sull’identità della persona che aveva acquisito le immagini dal sistema di sorveglianza.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’impugnazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un rimedio per correggere errori specifici della decisione contestata. Un ricorso inammissibile è tale proprio quando manca di questa specificità. Non basta ripetere vecchie argomentazioni; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel valutarle.
In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità, la Corte ha emesso una doppia condanna. Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi critica e dettagliata della decisione che si vuole contestare. La mera riproposizione dei motivi d’appello, senza un confronto puntuale con la logica argomentativa del giudice, espone al concreto e costoso rischio di una declaratoria di inammissibilità. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Un motivo di ricorso è ‘aspecifico’ quando è generico e non individua in modo puntuale e preciso le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche per cui si ritengono errate. In pratica, è una critica vaga che non si confronta con il ragionamento del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 02/10/1996
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di f consumato pluriaggravato in abitazione, fatto commesso il 3 dicembre 2018, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 27 marzo 2024 della Corte di appello di Palermo, di conferma integrale di quella del Tribunale di Palermo del 22 aprile 2021, lamentando con un unico motivo vizio di motivazione in relazione al primo motivo di appello in ordine alla ome valutazione della genuinità e della autenticità delle registrazioni acquisite in atti.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome aspecifico.
Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di a (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, per immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono meramente riproduttivi di pr di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai gi merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata
Inoltre, alla p. 4 si offre risposta all’interrogativo, contenuto nell’impugnazione di circa l’identità della persona che ha acquisito le immagini registrate dal sistema di sorveglia
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.